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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Nel quadro degli interventi assistenziali a favore del personale,
il Ministro della sanita' e' autorizzato a concedere, con propri
decreti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio,
contributi e sovvenzioni a favore del circolo dopolavoro del
Ministero della sanita' per il funzionamento dell'asilo-nido e per
l'espletamento degli altri servizi sociali.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire 475 milioni per l'anno finanziario 1985 ed a lire 95 milioni
annui per gli esercizi successivi, si provvede quanto a lire 95
milioni a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 1222 dello
stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno 1985, e
corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, quanto a lire 380
milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1985 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
predisposto per "Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento
delle strutture dell'Amministrazione del tesoro".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1981 al 31 dicembre
1989.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 gennaio 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
DEGAN, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI