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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana
verranno indette, per una data compresa fra il 15 ottobre ed il 30
novembre 1986, dal capo dell'ufficio consolare con decreto da
emanarsi sessanta giorni prima della data fissata per il loro
svolgimento.
2. Per le prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana si
applicano le disposizioni della legge 8 maggio 1985, n. 205, e delle
sue norme regolamentari di esecuzione, disposte con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 settembre 1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1985, come
modificate dai successivi articoli della presente legge.
NOTE
Nota agli articoli 1 e 2:
La legge n. 205/1985, reca: "Istituzione dei comitati
dell'emigrazione italiana".