Legge Ordinaria n. 56 del 17/02/1986 (Pubblicata nella G. U del 6 marzo 1986 n. 54)
Modifica dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 491, concernente la subconcessione ad enti pubblici di ricerca di alcuni terreni assegnati all'Universita' di Pisa.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                           Articolo unico

  Il  secondo  comma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n.
491,  come  modificato dall'articolo 2 della legge 16 maggio 1977, n.
230, e' sostituito dal seguente:
  "I beni predetti non possono essere in nessun caso subconcessi, con
la  sola  eccezione  dei  terreni  situati  ad  est della via Vecchia
Livornese   e  soltanto  per  attivita'  scientifiche  del  Consiglio
nazionale  delle  ricerche  e  di  altri enti pubblici di ricerca per
attivita'  di interesse generale conformi ai programmi di didattica e
di ricerca dell'Universita' di Pisa".

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 17 febbraio 1986

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

 
          Nota all'articolo unico:

            Il  testo  vigente  dell'art.  3  della legge n. 491/1963
          (Assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato
          e vendita delle relative scorte all'Universita' degli studi
          di  Pisa)  gia'  modificato  dall'art.  2  della  legge  n.
          230/1977,  come  ulteriormente  modificato  dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "Art. 3. - I beni di cui alla lettera a) del precedente
          art. 1 sono destinati esclusivamente per scopi di carattere
          didattico  e  di  ricerca perseguiti dall'Universita' degli
          studi di Pisa nel campo delle attivita' agrarie con la sola
          eccezione  dei  terreni  situati  ad  est della via Vecchia
          Livornese,   indicati   nella   planimetria  allegata  alla
          presente   legge,   che   possono   essere  utilizzati  per
          insediamenti   anche   di   altre   attivita'   didattiche,
          scientifiche  e  di  ricerca,  nei  settori  delle  scienze
          fisiche e naturali.
              I  beni  predetti  non  possono  essere  in nessun caso
          subconcessi,  con  la sola eccezione dei terreni situati ad
          est  della  via  Vecchia Livornese e soltanto per attivita'
          scientifiche  del  Consiglio  nazionale delle ricerche e di
          altri  enti  pubblici di ricerca per attivita' di interesse
          generale  conformi  ai  programmi di didattica e di ricerca
          dell'Universita' di Pisa.
              L'Universita'  ha  l'obbligo  di  eseguire, con diritto
          soltanto  al  rimborso delle spese vive, tutte le colture a
          carattere  sperimentale che potranno essere richieste dalle
          Amministrazioni dello Stato".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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