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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n.
491, come modificato dall'articolo 2 della legge 16 maggio 1977, n.
230, e' sostituito dal seguente:
"I beni predetti non possono essere in nessun caso subconcessi, con
la sola eccezione dei terreni situati ad est della via Vecchia
Livornese e soltanto per attivita' scientifiche del Consiglio
nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca per
attivita' di interesse generale conformi ai programmi di didattica e
di ricerca dell'Universita' di Pisa".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 febbraio 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Nota all'articolo unico:
Il testo vigente dell'art. 3 della legge n. 491/1963
(Assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato
e vendita delle relative scorte all'Universita' degli studi
di Pisa) gia' modificato dall'art. 2 della legge n.
230/1977, come ulteriormente modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 3. - I beni di cui alla lettera a) del precedente
art. 1 sono destinati esclusivamente per scopi di carattere
didattico e di ricerca perseguiti dall'Universita' degli
studi di Pisa nel campo delle attivita' agrarie con la sola
eccezione dei terreni situati ad est della via Vecchia
Livornese, indicati nella planimetria allegata alla
presente legge, che possono essere utilizzati per
insediamenti anche di altre attivita' didattiche,
scientifiche e di ricerca, nei settori delle scienze
fisiche e naturali.
I beni predetti non possono essere in nessun caso
subconcessi, con la sola eccezione dei terreni situati ad
est della via Vecchia Livornese e soltanto per attivita'
scientifiche del Consiglio nazionale delle ricerche e di
altri enti pubblici di ricerca per attivita' di interesse
generale conformi ai programmi di didattica e di ricerca
dell'Universita' di Pisa.
L'Universita' ha l'obbligo di eseguire, con diritto
soltanto al rimborso delle spese vive, tutte le colture a
carattere sperimentale che potranno essere richieste dalle
Amministrazioni dello Stato".