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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro del commercio con l'estero di concerto con i Ministri del
tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia, disposizioni aventi
valore di legge intese a riordinare la legislazione valutaria vigente
e ad apportarvi le modifiche opportune o necessarie in conformita' ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) liberta' delle relazioni economiche e finanziarie con
l'estero. Eccezioni e limitazioni potranno essere stabilite con
decreti dei Ministri competenti secondo le norme vigenti e saranno
dirette a perseguire finalita' di politica monetaria ovvero a
contrastare effetti dannosi all'equilibrio della bilancia dei
pagamenti, nel rispetto degli accordi internazionali e dei diritti
fondamentali dei cittadini, con particolare riguardo alle liberta' di
circolazione e soggiorno, cura, lavoro, cultura. Saranno fatti salvi
il monopolio dei cambi e i poteri delle altre autorita' valutarie
secondo le norme vigenti. Saranno comunque vietati trasferimenti
valutari relativi ai pagamenti dei compensi di mediazione quando
questi non siano conformi agli usi commerciali o non siano
compatibili con l'equilibrio generale del contratto principale,
ovvero quando la mediazione non sia strumentale e contestuale
rispetto al contratto principale o contrasti con gli interessi
dell'economia nazionale o nasconda trasferimenti a favore di soggetti
residenti;
b) elencazione specifica nelle norme delegate delle limitazioni
che richiedono prestazioni a carattere patrimoniale. Tali limitazioni
potranno essere disposte solo con decreto del Ministro del commercio
con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro;
c) espressa previsione nelle norme delegate delle materie da
disciplinare con i decreti ministeriali di cui alla lettera a) e non
con circolare ministeriale;
d) determinazione con decreto ministeriale dei casi e delle
condizioni per eventuali autorizzazioni - da adottarsi con
provvedimenti delle autorita' valutarie cui spetta la competenza
secondo le norme vigenti in deroga alle limitazioni ed eccezioni
previste;
e) revisione della disciplina relativa alla importazione di oro
greggio per uso industriale e produttivo finalizzata alla
semplificazione degli adempimenti amministrativi degli operatori
autorizzati, fermo restando il monopolio previsto dalle vigenti
disposizioni. Il commercio tra residenti dell'oro greggio importato
sara' ammesso solo per finalita' produttive;
f) maggiore chiarezza e conoscibilita' della normativa valutaria
e garanzia d'informazione nei confronti degli interessati. A tal fine
saranno individuati modalita' e termini per una revisione delle
disposizioni valutarie non legislative a carattere precettivo,
attuativo e di esecuzione e di quelle, connesse, concernenti le
materie del commercio con l'estero o relative all'importazione di oro
greggio ed al commercio interno dell'oro greggio importato;
g) obbligo di comunicazione al Parlamento dei decreti
ministeriali, delle disposizioni di cui alla lettera f) e delle
notizie relative ai movimenti valutari alla fine di ogni semestre di
riferimento;
h) previsione che l'Ufficio italiano dei cambi disciplini,
mediante istruzione alle banche agenti di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, la
materia attinente alla gestione del monopolio dei cambi e che
l'osservanza delle disposizioni stesse sia garantita da sanzioni di
carattere amministrativo; previsione che le informazioni di interesse
valutario, raggruppate per operatore, affluiscano, nei limiti fissati
dall'Ufficio italiano dei cambi, al sistema informativo valutario
operante presso il predetto Ufficio; previsione che le
amministrazioni statali, ferma restando per quelle ad ordinamento
autonomo la facolta' di ricorrere allo stesso Ufficio, effettuino le
operazioni con l'estero per il tramite dell'Ufficio stesso;
i) previsione di norme dirette al coordinamento dell'attivita' in
materia valutaria del servizio vigilanza della Banca d'Italia, del
servizio ispettorato dell'Ufficio italiano dei cambi, del nucleo
speciale di polizia valutaria;
l) semplificazione e snellimento delle procedure amministrative
tali da facilitare la partecipazione della produzione italiana al
commercio internazionale. Sara' previsto, in particolare, l'istituto
del silenzio assenso; ed inoltre la sostituzione di verifiche e altri
adempimenti procedurali con responsabili dichiarazioni rilasciate
dagli operatori interessati, salva la possibilita' di verifiche
successive. A questo fine saranno dettate norme per l'accertamento a
campione;
m) riordinamento e razionalizzazione in conformita' ai principi
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, del procedimento relativo
all'accertamento degli illeciti valutari ed alla irrogazione delle
sanzioni amministrative.
Saranno, in particolare, dettate norme sulle prescrizioni del
diritto dello Stato alla riscossione delle sanzioni amministrative
pecuniarie, nonche' sull'applicazione di misure cautelari nel
procedimento stesso;
n) previsione di nuove disposizioni, sempre in conformita' ai
principi di cui alla citata legge 24 novembre 1981, n. 689, per la
irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme
valutarie nei casi di violazione delle discipline del commercio con
l'estero connesse con la materia valutaria e di violazione delle
norme sull'importazione dell'oro greggio e sul commercio tra
residenti dell'oro greggio importato;
o) specifica indicazione, anche con riferimento all'elemento
psicologico, dei tipi di illecito amministrativo valutario,
stabilendosi in relazione a ciascuno di essi la misura delle sanzioni
amministrative entro il limite massimo previsto dalle vigenti norme,
tenuto conto dell'elemento psicologico, dell'importanza
dell'interesse pubblico tutelato e della gravita' del danno cagionato
dalla sua lesione.
2. Le disposizioni legislative delegate di cui al precedente comma
1 sono adottate con uno o piu' decreti, previo parere, da esprimersi
entro sessanta giorni dalla richiesta, delle competenti Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
le quali indicano specificamente le eventuali disposizioni che non
ritengono corrispondenti alla legge di delega.
3. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei
mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e con le modalita'
nello stesso comma indicate, un testo unico delle norme di legge in
materia valutaria, apportando alle stesse le modificazioni
eventualmente necessarie ai fini di coordinamento ed elencando le
norme eventualmente abrogate.
4. Per lo studio e la risoluzione dei problemi concernenti la
revisione, ai sensi del presente articolo, della normativa in materia
valutaria anche di carattere non legislativo, e' istituita presso il
Ministero del commercio con l'estero un'apposita commissione composta
da due rappresentanti del Ministero stesso, uno dei quali con
funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero del
tesoro, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un
rappresentante della Banca d'Italia e da uno dell'Ufficio italiano
dei cambi, nonche' da tre esperti designati rispettivamente dal
Ministro del commercio con l'estero, dal Ministro del tesoro e dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
La commissione sara' integrata con un rappresentante del Ministero
di grazia e giustizia per l'esame dei problemi di competenza. Le
funzioni di segreteria saranno espletate da due funzionari del
Ministero del commercio con l'estero e da uno dell'Ufficio italiano
dei cambi.
NOTE
Nota all'art. 1, lettera h):
Si trascrive il testo dell'art. 2 del D.L.L. n. 331/1945
(in G.U. n. 79 del 3 luglio 1945), concernente
"Costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi e passaggio a
quest'ultimo delle funzioni dell'Istituto nazionale per i
cambi con l'estero":
"Art. 2. - L'Ufficio ha per scopo di acquistare e di
vendere a pronti ed a termine oro, divise estere, biglietti
di Stato e di banca esteri, titoli esteri ed italiani
emessi all'estero, titoli italiani emessi in valuta estera
e di eseguire in genere tutte le operazioni collegate ai
suoi fini.
Fino a quando durera' il monopolio dei cambi, e'
riservato all'Ufficio italiano dei cambi il commercio delle
divise e di qualsiasi altro mezzo che possa servire per
pagamenti all'estero, in tutte le possibili forme.
L'Ufficio ha il monopolio del commercio dell'oro, per
quanto si riferisce agli acquisti ed alle vendite dell'oro
all'estero. Esso puo' proporre al Ministro per il tesoro
norme intorno al commercio dell'oro all'interno, volte ad
assicurare il suo monopolio del commercio dell'oro con
l'estero.
L'Ufficio effettua all'interno le operazioni di sua
competenza a mezzo della Banca d'Italia e delle banche da
questa autorizzate a fungere da sue agenzie.
Per la consecuzione dei suoi fini l'Ufficio puo'
costituire all'estero uffici in concorso o d'intesa con la
Banca d'Italia".
Nota all'art. 1, lettere m) e n):
La legge n. 689/1981 (in suppl. ord. G.U. n. 329 del 30
novembre 1981) reca "Modifiche al sistema penale".