Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
1. La scadenza del periodo di corresponsione del trattamento di
integrazione salariale ai lavoratori della Compagnia del ramo
industriale e della Compagnia carenanti del porto di Genova, di cui
all'articolo 6, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 469, e'
differita di un anno.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in lire 4.500 milioni, si provvede, quanto a lire 2.000
milioni, mediante utilizzazione delle disponibilita' del contributo
di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1984,
n. 469, e, quanto a lire 2.500 milioni, a carico delle disponibilita'
finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21
dicembre 1978, n. 845.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 gennaio 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
DE MICHELIS, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Nota al comma 1:
Il testo dell'art. 6, primo comma, della legge 13 agosto
1984, n. 469, recante modifiche al decreto-legge 6 aprile
1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23
maggio 1983, n. 230, ed alla legge 17 febbraio 1981, n. 26,
concernenti misure per fronteggiare la situazione dei
porti, e' il seguente:
"Ai lavoratori della compagnia del ramo industriale e
della compagnia carenanti del porto di Genova e'
corrisposto, limitatamente al periodo di un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, il trattamento
massimo straordinario di integrazione salariale previsto
dalle vigenti disposizioni".
Note al comma 2:
- Il testo dell'art. 6, ultimo comma, della legge 13
agosto 1984, n. 469 (per l'argomento della legge v. la nota
al comma 1), e' il seguente:
"Per l'attuazione del presente articolo e' disposto dal
Ministro del tesoro a favore dell'istituto nazionale della
previdenza sociale, a rimborso delle somme dallo stesso
erogate, un contributo nella misura massima di lire 7.000
milioni per l'anno 1984".
- Il testo dell'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n.
845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale),
e' il seguente:
"Art. 26 (Finanziamento integrativo dei progetti
speciali). - Un terzo delle maggiori entrate derivanti
dall'aumento contributivo di cui al quarto comma
dell'articolo precedente e' versato dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale, con periodicita' trimestrale, in
un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello
Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del
bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare
il finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo
36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di
rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di
lavoro, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218.
La dotazione di cui al comma precedente e' gestita con
amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi
dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".