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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Intervento straordinario, programma triennale per lo sviluppo del
Mezzogiorno e piani annuali di attuazione)
1. L'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori
meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ha
durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo
1985-1993 con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei
quali e' destinato agli interventi indicati all'articolo 1 della
legge 1 dicembre 1983, n. 651, un apporto annuale non inferiore a
10.000 miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge
finanziaria per il 1985.
2. Le attivita' e le iniziative, con particolare riguardo alle
produzioni sostitutive di importazioni e alle innovazioni, che
concorrono al risanamento, all'ammodernamento e all'espansione
dell'apparato produttivo, all'accrescimento dei livelli di
produttivita' economica, al riequilibrio territoriale interno, alla
valorizzazione delle risorse locali e al miglioramento della qualita'
della vita, al potenziamento e alla riqualificazione delle
istituzioni locali economiche, tecnico-scientifiche e culturali,
formative ed amministrative, possono rientrare nell'intervento
straordinario ed essere finanziate o agevolate in esecuzione del
programma triennale di sviluppo.
3. Il programma triennale di sviluppo, formulato ed approvato ai
sensi e con le procedure di cui all'articolo 2 della legge 1 dicembre
1983, n. 651, e' aggiornato annualmente con le medesime procedure
anche con riferimento alle disposizioni della legge finanziaria. Esso
indica, tra l'altro, le attivita' e le iniziative da promuovere e
realizzare nell'ambito degli interventi di cui alle lettere a), b) e
c) dell'articolo 1 della citata legge 1 dicembre 1983, n. 651, ed al
decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, i soggetti
pubblici relativamente agli interventi di cui alla lettera a) e i
soggetti pubblici e privati relativamente agli interventi di cui alle
lettere b) e c), le modalita' sostitutive nel caso di carenza di
iniziative o di inadempienza dei soggetti stessi; ripartisce le quote
finanziarie da assegnare ai singoli settori con particolare riguardo
alle risorse da destinare alle incentivazioni delle attivita'
produttive, sulla base anche delle linee generali della politica
industriale e delle indicazioni del piano agricolo nazionale;
individua i criteri generali per lo sviluppo dell'attivita'
promozionale e di assistenza tecnica alle imprese; formula i criteri
per il finanziamento e la realizzazione dei programmi regionali di
sviluppo di cui all'articolo 44 del citato testo unico.
4. Il CIPE determina, entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le regioni e le aree particolarmente
svantaggiate di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 1
dicembre 1983, n. 651. La determinazione e' compiuta sulla base di
indicatori oggettivi di sottosviluppo quali, tra gli altri, il numero
della forza-lavoro in cerca di occupazione e il rapporto tra
occupazione industriale e popolazione residente, il reddito pro
rapite, l'emigrazione.
5. Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 1 dicembre 1983, n.
651, dopo le parole: "dalla presente legge", sono aggiunte le
seguenti: "e tenendo conto dei programmi delle amministrazioni
pubbliche".
6. Alla realizzazione del programma triennale si provvede mediante
piani annuali di attuazione, formulati dal Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei
rappresentanti delle regioni meridionali, sulla base sia di progetti
di sviluppo regionale inviati dalle regioni entro il 31 maggio al
Ministro stesso, sia di progetti interregionali o di interesse
nazionale previsti dal programma triennale. Tali progetti indicano i
riferimenti temporali, territoriali, occupazionali, i soggetti tenuti
all'attuazione e le quote finanziarie correlate ai singoli interventi
secondo criteri uniformi di rappresentazione fissati dal Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei
rappresentanti delle regioni meridionali.
7. I piani annuali di attuazione, da approvarsi contestualmente
all'aggiornamento del programma triennale:
a) specificano, nel quadro di una rigorosa valutazione tecnica e
finanziaria, l'occupazione derivante dalla realizzazione delle
singole opere e degli interventi infrastrutturali, precisando
strumenti, tempi e modalita' per la verifica dei risultati e per la
individuazione di iniziative volte a rimuovere le cause di eventuali
scostamenti;
b) indicano i criteri, le modalita' e le procedure di esecuzione
delle opere ai sensi della legislazione vigente;
c) indicano i mezzi finanziari occorrenti al fine di garantire un
quadro finanziario certo nell'ambito degli stanziamenti previsti
dalla presente legge, per la incentivazione, la promozione e lo
sviluppo delle attivita' produttive, precisando i settori da
agevolare ai sensi della legge medesima, tenendo anche conto della
programmazione e del grado di attuazione della erogazione degli
stanziamenti previsti da parte dell'intervento ordinario;
d) individuano i soggetti che dovranno curare la gestione delle
opere finanziate dalla presente legge.
8. Ai fini della formulazione del primo piano di attuazione le
regioni, nonche', per la parte riguardante i progetti interregionali
o di interesse nazionale, le amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, e gli enti pubblici economici trasmettono al
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le
rispettive proposte entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
9. I termini e le modalita' per gli adempimenti di cui ai
precedenti commi e le procedure sostitutive in caso di carenza delle
proposte suindicate, sono fissati con decreto del Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei
rappresentanti delle regioni meridionali, entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
NOTE
Note all'art. 1, comma 1:
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978
approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno. L'art. 1 di detto testo unico cosi' recita:
"Art. 1. - Il presente testo unico si applica, qualora
non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni,
alle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata.
Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di
Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti gia' compresi
nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi
nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto,
ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della
bonifica di Latina, all'isola d'Elba, nonche' agli interi
territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia
Isola.
Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui
al precedente comma comprenda parte di quello di un comune
con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del
18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sara'
limitata al solo territorio di quel comune facente parte
dei comprensori medesimi.
Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del
mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico
riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni
caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente
articolo".
Il testo dell'art. 1 della legge n. 651/1983
(Disposizioni per il finanziamento triennale degli
interventi straordinari nel Mezzogiorno) e' il seguente:
"Art. 1. - L'intervento straordinario dello Stato nei
territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e'
finalizzato al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo
dei territori medesimi nel quadro dello sviluppo economico
nazionale e si realizza mediante interventi organici
straordinari e aggiuntivi, volti alla promozione, al
potenziamento e allo sviluppo delle attivita' produttive,
delle infrastrutture e dei servizi reali, al fine di
garantire l'occupazione della manodopera, soprattutto
giovanile.
In particolare, l'intervento straordinario prevede:
a) interventi organici consistenti nella realizzazione
di opere pubbliche e di infrastrutture generali al servizio
dello sviluppo civile ed economico, interventi diretti a
favorire l'attrezzatura del territorio, sopratutto nelle
zone interte, e la riorganizzazione dei sistemi urbani;
b) interventi finalizzati allo sviluppo delle attivita'
produttive, ivi comprese le incentivazioni e le attivita'
promozionali dell'iniziativa economica, dirette a
migliorare l'utilizzazione delle risorse, anche naturali,
storiche e artistiche, diffondere i servizi idonei ad
accrescere l'innovazione tecnologica e la produttivita',
commercializzare e valorizzare la produzione, sostenere la
ricerca e la sperimentazione;
c) attivita' di assistenza tecnica e di formazione dei
quadri, funzionali agli obiettivi della presente legge, con
particolare riguardo al raggiungimento di efficienti
strutture gestionali per il potenziamento del sistema delle
autonomie locali".
Note all'art. 1, comma 3:
Il testo dell'art. 2 della legge n. 651/1983 (per
l'argomento della legge v. nella nota precedente) e' il
seguente:
"Art. 2. - Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentita la
Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi
nel Mezzogiorno, approva, per il periodo 1984-86, il
programma triennale di intervento, con priorita' alle
azioni di maggiore rilievo a favore delle regioni e delle
aree particolarmente svantaggiate.
Il Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno provvede alla formulazione del programma di cui
al comma precedente sulla base delle proposte delle regioni
interessate dalla presente legge, sentito il comitato dei
rappresentanti delle regioni meridionali.
Il programma disciplina le azioni organiche di
intervento, individua le opere da realizzare, i soggetti
pubblici e privati responsabili dell'attuazione del
programma stesso e le modalita' sostitutive nel caso di
eventuali inadempimenti dei soggetti medesimi, stabilendo
la quota finanziaria da assegnare ai singoli settori e
formula altresi' i criteri per la realizzazione degli
interventi previsti nei programmi regionali di sviluppo di
cui all'art. 44, primo comma, lettera c), del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218.
Il CIPE, nell'approvare il programma, adotta, su proposta
del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, le misure per il coordinamento delle azioni
statali, regionali e locali con gli interventi straordinari
e con quelle degli enti di gestione delle partecipazioni
statali e degli altri enti pubblici interessati, nonche'
con gli interventi finanziati dalle Comunita' europee.
Il Ministro formula le proposte di coordinamento tenendo
conto anche dei programmi delle amministrazioni statali e
regionali interessate, ivi compresi quelli degli enti di
cui al comma precedente.
Per il puntuale conseguimento degli obiettivi
programmati, il Ministro indirizza e controlla l'attuazione
del programma triennale.
Il programma triennale determina la quota di risorse da
destinare alla realizzazione dei progetti regionali di
sviluppo di cui al terzo comma del presente articolo, con
particolare riferimento a quelli di sviluppo agricolo. Tale
quota, che non puo' essere inferiore al 15 per cento dello
stanziamento complessivo, e' ripartita fra le regioni
interessate, con le modalita' indicate al secondo comma
dell'art. 44 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in
relazione a progetti approvati.
Sono considerate in eccedenza alla quota di cui al comma
precedente le risorse destinate alla realizzazione dei
piani e dei progetti di sviluppo di cui agli articoli 35 e
36 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed analogamente
quelle destinate, a norma dei rispettivi statuti regionali,
alle regioni a statuto speciale.
Il programma triennale individua altresi' le attivita'
non piu' di competenza dell'intervento straordinario e
definisce i criteri per la loro liquidazione.
Al fine di assicurare la coerenza della politica
finanziaria dello Stato e delle regioni meridionali con gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, il Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 30
giugno di ciascun armo, trasmette ai Ministri del tesoro e
del bilancio e della programmazione economica, sulla base
del programma triennale, le proprie indicazioni per
l'elaborazione dei progetti di bilancio annuale e
pluriennale, del disegno di legge finanziaria nonche' delle
programmazioni di settore disciplinate da leggi di spesa
pluriennale.
Il CIPE, entro il 15 settembre, adotta su proposta del
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
l'aggiornamento annuale del programma triennale, nonche' le
conseguenti misure di coordinamento, nel quadro degli
adempimenti di cui all'art. 34 della legge 5 agosto 1978,
n. 468".
Il testo dell'art. 1 della legge n. 651/1983 e' riportato
nelle note all'art. 1, comma 1.
Il decreto-legge n. 581.1984, reca norme urgenti per la
prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
Il testo dell'art. 44 del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 218, 1978, e' il seguente:
"Art. 44. - Gli interventi delle Regioni finanziati ai
sensi del successivo comma si attuano mediante:
a) la realizzazione delle opere incluse nei programmi
approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976, non ancora
corredate dal progetto esecutivo, trasferite alle Regioni
competenti per territorio ai fini della loro esecuzione;
b) la concessione da parte delle Regioni delle
agevolazioni di cui all'art. 45 riguardante le iniziative
alberghiere per le quali non sia intervenuta decisione di
ammissione ad istruttoria bancaria alla data del 6 marzo
1976;
c) i progetti regionali di sviluppo per la
realizzazione di iniziative organiche a carattere
intersettoriale per lo sviluppo di attivita' economiche in
specifici territori e settori produttivi.
Al finanziamento di tali interventi si provvede con
l'assegnazione, a carico dello stanziamento di cui all'art.
24, di lire 2.000 miliardi, la cui ripartizione tra le
Regioni interessate viene effettuata dal CIPE, su proposta
del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno d'intesa con il Ministro per le Regioni,
sentito il Comitato di cui all'art. 8, nonche' con il fondo
per i programmi regionali di sviluppo di cui al precedente
art. 43.
Nella utilizzazione dello stanziamento di cui al
precedente comma saranno considerate prioritariamente le
esigenze dell'agricoltura meridionale.
Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo della celerita'
di attuazione dei progetti di sviluppo regionali, nonche'
delle altre opere di competenza regionale finanziate con i
fondi anzidetti, le Regioni interessate hanno facolta' di
avvalersi delle procedure riguardanti l'attuazione degli
interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno,
previste all'art. 135, e, per quanto applicabili, agli
articoli 136, 137 e 138, commi primo, terzo, quinto, sesto
e settimo, anche in deroga alle vigenti leggi dello Stato
in materia di contabilita' regionale".
Nota all'art. 1, commi 4 e 5:
Il testo dell'art. 2, primo comma, della legge n.
651/1983 e' riportato nelle note all'art. 1, comma 3.