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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il limite massimo di lire 300 milioni entro il quale, per
ciascun anno finanziario, possono essere concesse sovvenzioni alle
associazioni d'arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,
ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 914, e' elevato a lire 900
milioni a partire dall'esercizio finanziario 1986.
NOTE
Nota all'art. 1:
La legge n. 914/1980 aumentava, con l'art. 1, da lire 170
milioni a lire 300 milioni, a partire dell'esercizio
finanziario 1979; il limite massimo entro il quale, per
ciascun esercizio finanziario, potevano essere concesse
sovvenzioni alle associazioni d'arma dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica, ai sensi della legge 26 novembre
1969, n. 931.