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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. La lettera c) dell'articolo 3 del decreto legislativo
luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, e' sostituita dalla
seguente:
"c) possedere il diploma di licenza della scuola dell'obbligo;".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 ottobre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
SPADOLINI, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
NOTE
Nota all'art. 1:
Si trascrive l'intero testo dell'art. 3 del D.L.L. n.
857/1945, comprensivo della modifica intervenuta con la
presente legge:
"Art. 3. Gli aspiranti all'arruolamento volontario
nell'Arma dei carabinieri reali debbono possedere i
seguenti requisiti:
a) avere compiuto: il 17° e non superato il 26° anno di
eta'.
b) essere celibi o vedovi senza prole;
c) possedere il diploma di licenza della scuola
dell'obbligo;
d) possedere i requisiti richiesti da uno speciale
attestato di idoneita' morale, da rilasciarsi dagli
ufficiali o dai comandanti di sezione secondo i criteri
stabiliti dal comando generale dell'Arma dei carabinieri
reali;
e) essere di statura non inferiore a metri 1,65 per
aspiranti all'arruolamento nell'Arma a piedi e di metri
1,68 per aspiranti all'arruolamento nell'Arma a cavallo;
f) avere un perimetro toracico non inferiore a metri
0,85;
g) avere costituzione fisica robusta, ed assenza di
ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi,
oppure malattie nervose o ledenti le facolta' mentali".