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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra)
1. Nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1981, n. 834, i commi primo, secondo e terzo sono abrogati;
in sostituzione di quanto ivi stabilito si applicano le disposizioni
di cui ai seguenti commi 2 e 3.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1985, gli importi delle pensioni di
cui alle tabelle C, G, M, N ed S, degli assegni di cumulo di cui alla
tabella F, degli assegni di superinvalidita' di cui alla tabella E
del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
dell'indennita' per una volta tanto di cui al terzo comma
dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915; dell'indennita' di assistenza e di
accompagnamento e relativa integrazione, di cui all'articolo 6 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981;
dell'assegno integrativo per gli invalidi di 1ª categoria di cui
all'articolo 15, dell'assegno per cumulo di cui al primo comma
dell'articolo 17, dell'assegno di incollocabilita' di cui ai commi
primo e undicesimo dell'articolo 20, dell'assegno di maggiorazione di
cui all'articolo 39 del richiamato decreto del Presidente della
Repubblica n. 915 del 1978; della maggiorazione e dell'assegno
previsti, rispettivamente, dagli articoli 62 e 64 dello stesso
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
come modificato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, gli assegni previsti dagli
articoli 4 e 8 della presente legge, vigenti alla medesima data del 1
gennaio 1985, o a quella fissata dalla presente legge, sono adeguati
automaticamente, mediante l'attribuzione di assegno aggiuntivo annuo
risultante dall'applicazione, sugli importi di cui sopra, dell'indice
di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n.
160, e successive modificazioni.
3. L'adeguamento automatico di cui al precedente comma 2 non
compete sugli assegni aggiuntivi attribuiti ai sensi del comma
stesso, ne' su altri assegni o indennita', spettanti ai titolari di
pensioni di guerra diversi da quelli sopra espressamente indicati. Il
medesimo adeguamento non si applica a categorie diverse da quelle dei
pensionati di guerra, per le quali continuano ad applicarsi le norme
previgenti.
NOTE
Nota generale
Le tabelle citate nella presente legge e non modificate
da quest'ultima sono state pubblicate in allegato ai
decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 29 gennaio 1979) e 30 dicembre 1981, n.
834 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 16 del 18 gennaio 1982).
Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 834/1981 (Definitivo
riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della
delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981,
n. 533), come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 1 (Adeguamento automatico dei trattamenti
pensionistici di guerra). - A decorrere dal 10 gennaio 1982
sono soppressi gli articoli 74 e 75 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed il
secondo comma dell'art. 32 della legge 24 aprile 1980, n.
146.
Gli importi percepiti alla data del 31 dicembre 1981, per
indennita' integrativa speciale, sono conservati dai
beneficiari a titolo di assegno personale non riversibile.
L'assegno di cui al comma precedente non spetta a coloro
che fruiscono o vengano a fruire di altra pensione, assegno
o retribuzione comunque collegati con le variazioni
dell'indice del costo della vita e con analoghi sistemi di
adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti
disposizioni.
Gli assegni aggiuntivi corrisposti ai sensi dell'art. 75
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915
sono conglobati negli importi delle pensioni e degli
assegni di cui alle tabelle indicate nel primo comma del
presente articolo.
Alla liquidazione degli assegni previsti dal presente
articolo provvedono d'ufficio le competenti direzioni
provinciali del tesoro".
Note all'art. 1, comma 2:
- Per l'argomento del D.P.R. n. 834/1981 v. nella nota
precedente.
Il testo vigente dell'art. 11, terzo comma, del D.P.R. n.
915/1978 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra) e' il seguente:
"Qualora la menomazione fisica sia una di quelle
contemplate nell'allegata tabella B, e' corrisposta
un'indennita' per una volta tanto, in una misura pari ad
una o piu' annualita' della pensione di 8ª categoria, con
un massimo di cinque annualita', secondo la gravita' della
menomazione fisica. Quando sussistano piu' menomazioni che
diano titolo ciascuna ad indennita' per una volta tanto, il
trattamento spettante all'invalido e' determinato in base
alla riduzione della capacita' lavorativa generica
risultante dal complesso delle menomazioni stesse, fermo
restando il limite massimo di cinque annualita' ove, per il
complesso delle invalidita', non spetti pensione od assegno
temporaneo".
- Per il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 834/1981 vedi
nella successiva nota all'art. 3, comma 1.
- il testo vigente dell'art. 15 del D.P.R. n. 915/1978 e'
il seguente:
"Art. 15 (Assegni spettanti ai grandi invalidi). - In
aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, gli
invalidi affetti da lesioni o infermita' elencate nella
tabella E, annessa al presente testo unico, hanno diritto
ad un assegno per superinvalidita', non riversibile, nella
misura indicata nella tabella stessa.
Agli invalidi affetti da lesioni o infermita' o da
complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla 1ª
categoria di pensione e che non siano contemplate nella
tabella E compete, in aggiunta alla pensione od all'assegno
temporaneo, un assegno integrativo non riversibile, in
misura pari alla meta' dell'assegno di superinvalidita'
previsto nella lettera H della tabella E".
- Il testo vigente dell'art. 17, primo comma, del D.P.R.
n. 915/1978 e' il seguente:
"Qualora con una invalidita' di 2ª categoria coesistano
altre infermita' minori, senza pero' che nel complesso si
raggiunga, in base a quanto previsto dall'annessa tabella
F-1, un'invalidita' di 1ª categoria, e' corrisposto un
assegno per cumulo, non riversibile, non superiore ai
cinque decimi ne' inferiore ai due decimi della differenza
fra il trattamento economico della 1ª categoria e quello
della 2ª categoria di cui l'invalido fruisce in relazione
alla gravita' delle minori infermita' coesistenti tenendo
conto dei criteri informatori della predetta tabella.
- Il testo vigente dell'art. 20, commi primo e
undicesimo, del D.P.R. n. 915/1978 e' il seguente:
"comma primo: Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, con
diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla 2ª
alla 8ª, che siano incollocabili ai sensi dell'art. 3,
lettera b), della legge 3 giugno 1950, n. 375 (8), e
successive modificazioni ed integrazioni, in quanto, per la
natura ed il grado della loro invalidita' di guerra,
possano riuscire di pregiudizio alla salute o
all'incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza
degli impianti e che risultino effettivamente incollocati,
e' attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno
temporaneo di guerra, e fino al compimento del 65° anno di
eta', un assegno di incollocabilita' nella misura pari alla
differenza fra il trattamento corrispondente a quello
previsto per gli ascritti alla 1ª categoria con assegno di
superinvalidita' di cui alla tabella E, lettera H, esclusa
l'indennita' di assistenza e di accompagnamento, e quello
complessivo di cui sono titolari";
"comma undicesimo: Qualora l'invalido ometta la denuncia
di cui al precedente comma, vengono recuperate le somme
indebitamente corrisposte a decorrere dal primo giorno del
mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'attivita'
lavorativa. In tale ipotesi puo' essere comminata, con
decreto del Ministro del tesoro, una sanzione pecuniaria a
carattere civile fino ad un importo massimo corrispondente
a sei mensilita' dell'assegno di incollocabilita'".
- Il testo vigente dell'art. 39 del D.P.R. n. 915/1978 e'
il seguente:
"Art. 39 (Assegno di maggiorazione a favore della vedova
e degli orfani). - Alla vedova, alla vedova assimilata, ed
agli orfani di militari o di civili deceduti a causa della
guerra nonche' alla vedova, alla vedova assimilata e agli
orfani di cui al precedente art. 38, che si trovino nelle
condizioni economiche previste dall'art. 70, e' liquidato,
a domanda, in aggiunta della pensione di guerra indiretta
di cui all'annessa tabella G un assegno di maggiorazione
nella misura di L. 474.000 annue.
Qualora la vedova e gli orfani fruiscano gia' del
trattamento pensionistico, l'assegno di cui al presente
articolo e' liquidato, in assenza dei prescritti requisiti,
dalle competenti direzioni provinciali del tesoro.
L'assegno di maggiorazione puo' essere in ogni tempo
revocato con provvedimento del competente direttore
provinciale del tesoro, da notificarsi agli interessati,
quando vengano meno le condizioni economiche che ne hanno
determinato il conferimento.
I titolari dell'assegno di cui al presente articolo hanno
l'obbligo di comunicare alla competente direzione
provinciale del tesoro, entro tre mesi dalla data di
scadenza del termine per la denuncia ai fini dell'imposta
sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), il venir meno
del requisito delle condizioni economiche richiesto per
fruire dell'assegno stesso.
Qualora il pensionato effettui la comunicazione entro il
predetto termine di tre mesi, la soppressione dell'assegno
ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di
scadenza del termine stesso. Negli altri casi, la
soppressione ha effetto dal primo giorno dell'anno
successivo a quello in cui si sono superati i limiti di
reddito.
I titolari di pensioni possono conseguire un solo assegno
di maggiorazione".
- Il testo dell'art. 62 del D.P.R. n. 915/1978, come
modificato dall'art. 11 del D.P.R. n. 834/1981, e' il
seguente:
"Art. 62 (Genitore che abbia perduto piu' figli per causa
di guerra). - Il genitore di piu' militari o civili morti a
causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o per
i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9 consegue, a
prescindere dall'eta' e dalle condizioni economiche, la
pensione piu' favorevole che gli compete.
Oltre a tale pensione spetta anche un aumento nella
misura del 90% della pensione di cui al primo comma per
ciascuno dei figli oltre il primo.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si
applicano nei confronti dei collaterali e degli assimilati
a genitori ai quali compete in ogni caso una sola pensione
sempreche' si trovino nelle condizioni previste dagli
articoli 57 e 58".
- Il testo vigente dell'art. 64 del D.P.R. n. 915/1978 e'
il seguente:
"Art. 64 (Genitore rimasto privo di prole). - Il genitore
che per la morte di uno o piu' figli sia rimasto totalmente
privo di prole consegue, finche' duri tale situazione, la
pensione piu' favorevole che gli compete aumentata della
meta'.
Il genitore che abbia perduto l'unico figlio ha diritto
allo stesso trattamento di cui al comma precedente a
prescindere dal requisito dell'eta' e dalle condizioni
economiche.
L'aumento e' cumulabile con quello contemplato nel
secondo comma dell'art. 62" - Il testo vigente dell'art. 9
della legge n. 160/1975 (Norme per il miglioramento dei
trattamenti pensionistici e per il collegamento alla
dinamica salariale) e' il seguente:
"Art. 9 (Collegamento del trattamento minimo di pensione
alle retribuzioni degli operai dell'industria). - L'importo
mensile del trattamento minimo di pensione di cui all'art.
1, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, e' aumentato
in misura percentuale pari all'aumento percentuale
dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime
contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli
assegni familiari, calcolato dall'istituto centrale di
statistica.
Ai fini previsti nel precedente comma la variazione
percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime
contrattuali e' determinata confrontando il valore medio
dell'indice relativo al periodo compreso dal
diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha
effetto l'aumento dell'importo mensile del trattamento
minimo con il valore medio dell'indice in base al quale e'
stato effettuato il precedente aumento.
In sede di prima applicazione e con effetto dal 1 gennaio
1976, il confronto e' effettuato con riferimento al valore
medio dell'indice relativo al periodo dall'agosto 1973 al
luglio 1974 e l'aumento percentuale e' applicato
all'importo di L. 52.550.
A partire dalla seconda applicazione del presente
articolo le variazioni dell'indice di cui al primo comma
sono calcolate dall'istituto centrale di statistica al
netto delle variazioni del volume di lavoro.
La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al
primo comma e' accertata con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro
per il tesoro".