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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare le
disposizioni occorrenti per l'istituzione e la disciplina del
servizio di riscossione dei tributi secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) il servizio, da istituire nell'ambito del Ministero delle
finanze come ufficio centrale alle dipendenze del Ministro, dovra'
provvedere alla riscossione dei tributi che secondo le leggi vigenti
all'entrata in vigore della presente legge sono riscossi tramite
esattorie e alla riscossione coattiva, in dipendenza di atto avente
efficacia di titolo esecutivo, della imposta sul valore aggiunto,
delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle imposte
sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento
di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle
imposte erariali di consumo e dei diritti doganali nonche' alla
riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro
accessorio relativi ai predetti tributi;
b) il servizio potra' anche provvedere alla riscossione dei
versamenti diretti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto che secondo le predette leggi sono effettuati presso
le tesorerie dello Stato mediante delega alle aziende ed istituti di
credito, fermo restando tale sistema di riscossione;
c) potra' inoltre attribuirsi al servizio la riscossione dei
canoni e proventi del demanio e del patrimonio indisponibile dello
Stato, nonche' di ogni altra entrata e credito dello Stato e di altri
enti pubblici;
d) sara' previsto l'affidamento in concessione amministrativa di
durata decennale, disposta con decreto del Ministro delle finanze,
della gestione del servizio in ambiti territoriali di norma
coincidenti con il territorio di una o piu' province, anche non
contigue, determinati con decreto del Ministro delle finanze secondo
criteri di efficienza ed economicita', tenuto anche conto del numero
dei contribuenti e dell'ammontare globale dei tributi riscuotibili,
evitando in ogni caso delimitazioni territoriali che comportino
accentuati costi differenziali anche per il non equilibrato rapporto
tra i diversi sistemi di riscossione o per eccesso di contenzioso;
e) le concessioni potranno essere conferite esclusivamente:
1) alle aziende e istituti di credito di cui all'articolo 5,
lettere a), b), d) ed e) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n.
375, e successive modificazioni, nonche' alle casse rurali ed
artigiane di cui alla lettera f) dello stesso articolo aventi un
patrimonio non inferiore a lire un miliardo;
2) a speciali sezioni autonome delle predette aziende e
istituti di credito;
3) a societa' per azioni con sede nel territorio dello Stato e
con capitale interamente versato non inferiore a lire un miliardo
aventi per oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio
e costituite da soggetti indicati nel numero 1 o da persone fisiche e
il cui statuto preveda l'inefficacia nei confronti della societa' del
trasferimento di azioni per atto tra vivi non preventivamente
autorizzato dal Ministero delle finanze;
4) a societa' cooperative con capitale non inferiore a lire un
miliardo che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
siano titolari di gestioni esattoriali da almeno trenta anni;
f) la disciplina del rapporto di concessione dovra' in
particolare prevedere:
1) le procedure di conferimento delle concessioni rispondenti
all'esigenza di garantire il concorso dei soggetti interessati e
l'aggiudicazione al concorrente che risulti piu' idoneo
all'espletamento del servizio e ad assicurare l'economicita' della
gestione, nonche' le modalita' ed i termini di recesso, nel corso
della concessione, delle parti interessate;
2) le condizioni per il rinnovo della concessione; le cause di
revoca e di decadenza anche con riguardo alle disposizioni della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' il
potere dell'Amministrazione finanziaria di disporre cautelarmente, su
parere della commissione prevista dalla successiva lettera h), la
sospensione dell'attivita' di gestione, quando nello svolgimento di
essa vengano commesse violazioni alle disposizioni recate in materia
di riscossione da leggi generali o speciali;
3) l'unificazione delle concessioni conferite al medesimo
soggetto, anche nei termini di scadenza, con conseguente unicita' di
gestione del servizio;
4) l'imposizione di adeguata cauzione ai concessionari, i
criteri per il suo periodico adeguamento, e l'attribuzione ai
medesimi della qualita' di agente della riscossione, nonche' le norme
concernenti i termini e le modalita' di versamento delle somme dovute
e la presentazione di rendiconti periodici della gestione;
5) l'applicazione del principio del non riscosso come riscosso
relativamente ai tributi riscuotibili mediante ruoli e le procedure
per il rimborso, senza interessi, delle quote inesigibili, ispirate a
criteri di tempestivita' e speditezza;
6) l'obbligo del concessionario di gestire il servizio secondo
le direttive dell'Amministrazione finanziaria, anche per quanto
attiene alla ubicazione e organizzazione degli uffici destinati
all'accesso dei contribuenti nonche' di assumere, a richiesta, il
servizio di tesoreria di enti locali a condizioni che assicurino
adeguata remunerazione;
7) i compensi spettanti ai concessionari da determinare secondo
criteri di trasparenza, di correlazione con l'attivita' richiesta e
di congruita' ai costi medi della gestione al fine di assicurarne
l'equilibrio economico, prevedendosi in particolare, su parere della
commissione di cui alla successiva lettera h):
I) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti
stabilita in misura percentuale della somma riscossa con la
determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;
II) un compenso stabilito in misura percentuale delle somme
riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo
massimo, per i pagamenti spontanei dei contribuenti a seguito di
iscrizione a ruolo, ingiunzione o altro titolo esecutivo, determinato
tenendo conto, oltre che dei costi specifici, anche del prevedibile
ammontare globale di tali riscossioni;
III) un compenso stabilito in misura percentuale delle somme
riscosse coattivamente con riguardo anche all'ammontare medio delle
esecuzioni fruttuose e all'incidenza di esso sull'ammontare
complessivo delle altre forme di riscossione, oltre al rimborso delle
spese delle procedure esecutive, in misura determinata per i diversi
adempimenti con tabella approvata dal Ministro delle finanze;
IV) l'assunzione a carico dello Stato e degli altri enti
impositori dell'obbligo del pagamento della commissione di cui al
punto I, dei compensi di cui al punto II nei casi in cui non e'
previsto il pagamento spontaneo prima della iscrizione a ruolo,
nonche' del rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese
delle procedure infruttuose e di quelle relative a crediti per i
quali e' intervenuto provvedimento di sgravio, ed a carico dei
contribuenti dell'obbligo del pagamento degli altri compensi, delle
spese di esazione coattiva e degli interessi di mora per il ritardato
pagamento delle somme iscritte a ruolo da determinare con riguardo
alla media dei tassi bancari attivi;
V) la revisione biennale della misura delle commissioni, dei
compensi e dei rimborsi di spese e degli interessi in base a decreto
del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con i Ministri del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica.
g) saranno emanate norme per regolare la prosecuzione della
gestione da parte di un commissario governativo nei casi di revoca e
di decadenza della concessione;
h) sara' prevista l'istituzione, con funzioni consultive, di una
commissione da nominare con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica, presieduta da un magistrato della
Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere, e con la
partecipazione di tre dirigenti del Ministero delle finanze e di un
dirigente di ciascuno dei Ministeri dell'interno e del tesoro, con
qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata, e di tre
esperti in economia aziendale, con il compito, sulla base degli
indirizzi di ordine generale impartiti dal Ministro delle finanze, di
esprimere pareri, oltreche' su quanto previsto nella precedente
lettera f, n. 7, punto V, anche in ordine:
1) alla individuazione, secondo i criteri di cui alla precedente
lettera d), degli ambiti territoriali delle concessioni e alla loro
determinazione ed alle eventuali modificazioni;
2) alle procedure di conferimento delle concessioni;
3) alla vigilanza sull'attivita' dei concessionari,
sull'efficienza ed economicita' delle gestioni, proponendo gli
opportuni provvedimenti compresa la revoca e la decadenza delle
concessioni;
4) ad ogni altra questione attinente al servizio, su richiesta
del Ministro delle finanze.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera h), avra'
altresi' il compito di rilevare i costi delle diverse forme di
riscossione anche al fine di individuare la misura delle commissioni,
dei compensi, dei rimborsi di spese e degli interessi di cui alla
lettera f), n. 7, punti I, II, III, IV e V. A tal fine la commissione
potra' avvalersi di una apposita segreteria tecnica con compiti di
istruzione delle decisioni da assumere; potra' ricorrere alla
consulenza di esperti e di organizzazioni professionali o
universitarie specializzate in analisi dei costi e di bilanci e
potra', altresi', consultare, anche a mezzo della segreteria tecnica,
singoli esattori concessionari o i loro rappresentanti.
3. Nei provvedimenti adottati dal Ministro delle finanze deve
essere riportato il contenuto del parere espresso dalla commissione.
4. Ai componenti della commissione, che resteranno in carica cinque
anni e potranno essere confermati, saranno corrisposti emolumenti
adeguati all'impegno qualitativamente e quantitativamente richiesto,
da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro del tesoro.
NOTE
Note all'art. 1:
Il testo dell'art. 5, lettere a), b), d) ed e) dei R.D.L.
n. 375/1936 e' il seguente:
"Il controllo dell'ispettorato sulla raccolta di
risparmio a breve termine si attua in confronto:
a) degli istituti di credito di diritto pubblico e
delle banche di interesse nazionale di cui all'art. 4;
b) delle banche ed aziende di credito in genere,
comunque costituite che raccolgono fra il pubblico depositi
a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o
sotto qualsiasi forma e denominazione, ivi comprese le
banche cooperative popolari;
(Omissis);
d) delle casse di risparmio;
e) dei monti di pegni".
- La legge n. 575/1965, recante "Disposizioni contro la
mafia", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138
del 5 giugno 1965 ed e' entrata in vigore il successivo 6
giugno.
La normativa suddetta e' stata modificata, da ultimo,
dalla legge 23 dicembre 1982, n. 936, recante "Integrazioni
e modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in
materia di lotta alla delinquenza mafiosa", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 355 del 28 dicembre 1982 ed e'
entrata in vigore il successivo 29 dicembre.