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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il penultimo comma dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n.
270, e' sostituito dal seguente:
"Il periodo di utilizzazione nelle attivita' di cui al precedente
quartultimo comma non puo' superare un sessennio continuativo e
l'utilizzazione non puo' essere disposta per piu' di due volte nel
corso della carriera dello stesso insegnante per una durata
complessiva non superiore a nove anni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 marzo 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTE
Nota all'articolo unico:
Il testo dell'art. 14 della legge n. 270/1982 (Revisione
della disciplina del reclutamento del personale docente
della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica,
ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee
ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del
personale precario esistente), come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 14. (Utilizzazione del personale docente di ruolo).
- La utilizzazione dei docenti delle dotazioni aggiuntive
deve contribuire nella scuola elementare e media, e per
quanto compatibile anche nella scuola materna, a realizzare
una programmazione educativa secondo quanto previsto dalla
legge 4 agosto 1977, n. 517, assicurando peraltro il
soddisfacimento in via prioritaria, nell'ordine, delle
seguenti esigenze:
a) copertura dei posti di insegnamento che non possono
concorrere a costituire cattedre o posti orario;
b) copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti
e disponibili per un periodo non inferiore a 5 mesi
nell'ambito del distretto o dei distretti viciniori;
c) sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui
al successivo sesto comma;
d) sostituzione dei docenti impegnati nella
realizzazione delle scuole a tempo pieno;
e) sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento
dei corsi di istruzione per adulti finalizzati al
conseguimento dei titoli di studio e per l'insegnamento nei
corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;
f) sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi del
nono comma, secondo periodo del presente articolo.
A tal fine il provveditore agli studi definisce il
contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun
circolo o scuola, in relazione alle esigenze, un
contingente di docenti della dotazione aggiuntiva per la
scuola materna, elementare e media.
In caso di eccedenza detto personale dovra' essere
utilizzato prioritariamente presso circoli didattici o
scuole, medie dello stesso distretto o del distretto
vincitore.
Nelle scuole secondarie superiori i docenti della
dotazione aggiuntiva sono assegnati dal provveditore agli
studi per coprire le esigenze di cui ai punti a), b), c) e
f) del primo comma.
Il personale docente della dotazione aggiuntiva dipende
dal circolo didattico o dalle scuole in cui e' stato
assegnato all'inizio dell'anno scolastico.
Il personale docente di ruolo, incluso - nel rispetto
delle priorita' indicate nel primo comma del presente
articolo - quello delle dotazioni aggiuntive, che sia in
possesso di specifici requisiti, puo' essere utilizzato
anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte
del normale orario di servizio, in attivita'
didattico-educative e psico-pedagogiche previste dalla
programmazione di ciascun circolo didattico o scuola,
secondo criteri e modalita' da definirsi mediante apposita
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con
particolare riferimento alle attivita' di sostegno, di
recupero e di integrazione degli alunni portatori di
handicaps e di quelli che presentano specifiche difficolta'
di apprendimento nonche' per insegnamenti speciali e
attivita' integrative o complementari previsti dalle leggi
vigenti.
E' abrogata la disposizione prevista, per la scuola
media, al secondo comma dell'articolo 7 della legge 4
agosto 1977, n. 517, che stabilisce la utilizzazione
dell'insegnante di sostegno nel limite di sei ore
settimanali per ciascuna classe.
I docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso,
possono essere utilizzati per corsi ed iniziative di
istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento di
titoli di studio.
L'utilizzazione del personale docente secondo quanto
previsto nei commi sesto e ottavo del presente articolo e'
disposta dal direttore didattico o dal capo dell'istituto,
nei limiti numerici risultanti dalla disponibilita' di
personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola,
purche' il personale docente cosi' utilizzato sia
sostituibile con personale di ruolo assegnato al circolo o
alla scuola media.
Nei limiti delle disponibilita' di cui al presente comma,
e' possibile concedere esoneri parziali o totali dal
servizio per i docenti di ruolo che siano impegnati in
attivita' di aggiornamento o che frequentino regolarmente i
corsi per il conseguimento dei titoli di specializzazione e
di perfezionamento attinenti la loro utilizzazione o
richiesti, dalle leggi e dagli ordinamenti scolastici, ivi
compresi i corsi di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970,
purche' organizzati, nell'ambito delle disponibilita'
finanziarie previste dall'apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero della pubblica
istruzione, o direttamente dal Ministero della pubblica
istruzione o, sulla base di convenzioni a tal fine da
questo stipulate, da istituiti universitari.
Alle convenzioni con gli istituti universitari si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 66 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, il Ministro della pubblica istruzione puo' disporre, a
partire dall'anno scolastico 1983-1984, l'utilizzazione di
personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, che
abbia superato il periodo di prova, in numero non superiore
a 1.000 unita' ripartite tra i diversi ordini e gradi della
scuola, presso organi centrali e periferici
dell'amministrazione scolastica, presso istituti
universitari, istituzioni culturali o di ricerca, nonche'
presso enti e associazioni aventi personalita' giuridica
che, per finalita' statutaria, operino nel campo formativo
e scolastico.
L'utilizzazione puo' essere disposta per programmi di
ricerca o per iniziative, nel campo educativo scolastico,
ritenuti di rilevante interesse per la scuola, da
concordarsi con l'istituzione interessata e secondo le
modalita' e criteri stabiliti dal Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, il periodo di utilizzazione nelle attivita' di
cui al precedente quartultimo comma non puo' superare un
sessennio continuativo e l'utilizzazione non puo' essere
disposta per piu' di due volte nel corso della carriera
dello stesso insegnante per una durata complessiva non
superiore a nove anni.
Il personale delle dotazioni aggiuntive delle scuole di
ogni ordine e grado, nonche' quello che risulti
eventualmente in soprannumero, sara' in ogni caso
utilizzato, anche mediante lo svolgimento, ove necessario,
di supplenze di durata inferiore a cinque mesi o di
attivita' inerenti al funzionamento degli organi
collegiali".