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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. A decorrere dal 25 giugno 1982, il numero dei funzionari non
ancora valutati da ammettere alla valutazione di cui all'articolo 39,
primo comma, lettere a) e b), del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, e' modificato, rispettivamente,
come segue:
a) un terzo dei vice questori aggiunti iscritti nel ruolo ad
esaurimento;
b) un terzo dei primi dirigenti iscritti nel ruolo ad
esaurimento.
AVVERTENZA:
Le note seguiranno la pubblicazione dei testi della legge
1 aprile 1981, n. 121, e dei successivi decreti delegati,
aggiornati con tutte le modifiche apportate fino alla
presente legge.
Con un successivo comunicato sara' data notizia della
data di pubblicazione dei relativi supplementi.