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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 3 della legge 26 novembre 1973, n. 883, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 3. - Per fibre tessili, ai sensi della presente legge, si
intendono:
un elemento caratterizzato da flessibilita', finezza ed elevato
rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo
rendono atto ad applicazioni tessili;
le lamelle flessibili o i tubi di larghezza apparente non
superiore a 5 millimetri, comprese le lamelle tagliate da lamelle
piu' larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per
ottenere le fibre di cui all'allegato A, numeri 17-39, e atti ad
applicazioni tessili; la larghezza apparente e' quella della lamella
o del tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o torta o, nel
caso di larghezza non uniforme, quella media".