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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Disposizioni generali)
1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di
previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni e
Aziende autonome, approvati con la legge 28 febbraio 1986, n. 42,
sono introdotte, per l'anno finanziario 1986, le variazioni di cui
alle annesse tabelle.
NOTE
Nota all'art. 1, comma 1:
La legge n. 42/1986 concerne il bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 1986 e il bilancio
pluriennale per il triennio 1986-88.