Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Alla legge 11 luglio 1980, n. 312, sono apportate le modificazioni
di cui al presente articolo unico.
L'ultimo comma dell'articolo 68 e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche
ai docenti delle accademie di belle arti".
Il settimo comma dell'articolo 69 e' sostituito dal seguente:
"Gli enti possono stipulare con il personale docente dei
conservatori di musica e delle accademie di belle arti contratti
annuali o biennali, rinnovabili per le attivita' di rispettiva
competenza".
L'ultimo comma dell'articolo 69 e' abrogato.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 ottobre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
NOTE
Note all'articolo unico:
- Il testo dell'art. 68 della legge n. 312/1980 (Nuovo
assetto retributivo-funzionale del personale civile e
militare dello Stato), come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 68. (Cumulo di impieghi).- Gli articoli 91 e 92 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
417, devono essere interpretati nel senso che il divieto di
cumulo ivi previsto non si applica al personale docente dei
conservatori di musica, nei limiti di cui al successivo
articolo 69.
L'esercizio contemporaneo dell'insegnamento nei
conservatori di musica e di altre attivita' presso enti
lirici o istituzioni di produzione musicale e' regolato
dagli articoli che seguono.
Le disposizioni contenute nei precedenti commi si
applicano anche ai docenti delle accademie di belle arti".
- Il testo dell'art. 69 della medesima legge n. 312/1980,
come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 69. (Contratti di collaborazione).- I conservatori
di musica, per lo svolgimento di attivita' didattiche ed
artistiche per le quali non sia possibile provvedere con
personale di ruolo, possono stipulare contratti di
collaborazione con il personale dipendente da enti lirici o
da altre istituzioni di produzione musicale, previa
autorizzazione dei rispettivi competenti organi di
amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti
enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del
personale docente dipendente dai conservatori, previa
autorizzazione del competente organo di amministrazione del
conservatorio.
Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai
conservatori di musica, vengono disposti secondo l'ordine
di apposite graduatorie compilate in base alle norme
relative al conferimento degli incarichi di insegnamento. I
contratti medesimi possono riferirsi esclusivamente
all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attivita'
artistica esercitata.
I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si
intendono tacitamente rinnovati nel caso in cui il posto
non venga occupato da un professore di ruolo.
I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di
servizio dei docenti.
Il compenso per le attivita' previste nel contratto di
collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere
pari all'entita' del trattamento economico complessivo che
compete ad un docente di ruolo alla 1ª classe di stipendio,
con esclusione della 13ª mensilita', delle quote di
aggiunta di famiglia e di ogni altra indennita' di cui le
norme vigenti vietano il cumulo.
Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attivita'
contrattuale il compenso viene calcolato con le modalita'
di cui al precedente comma sulla base della seconda classe
di stipendio del personale di ruolo.
Gli enti possono stipulare con il personale docente dei
conservatori di musica e delle accademie di belle arti
contratti annuali o biennali, rinnovabili per le attivita'
di rispettiva competenza.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero della
pubblica istruzione sara' iscritto, in apposito capitolo,
uno stanziamento per far fronte all'onere derivante ai
conservatori per la stipula dei contratti di
collaborazione.
Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio
decreto, provvedera' ogni anno alla ripartizione di tale
stanziamento tra i conservatori in relazione alle esigenze
accertate".