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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero
per motivi di lavoro o professionali e i loro congiunti possono
beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 3
marzo 1971, n. 153, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza
dei titoli di studio - conseguiti nelle scuole straniere in Italia -
corrispondenti alla licenza elementare e media italiana e ai titoli
finali di studio dell'istruzione secondaria di secondo grado, a
condizione che l'iscrizione presso dette scuole straniere sia
avvenuta per l'esigenza didattica di concludere il ciclo di studi
presso una scuola straniera del medesimo o di un ordinamento
scolastico simile a quello della scuola frequentata all'estero.
A tal fine il Ministero della pubblica istruzione, verificato che
la domanda di iscrizione e' conforme a quanto disposto nel precedente
comma ed accertato che la scuola straniera in Italia e' riconosciuta
dallo Stato di riferimento ed autorizzata ai sensi della legge 30
ottobre 1940, n. 1636, rilascia preventivo nulla osta alla
prosecuzione degli studi presso la scuola straniera.
La dichiarazione di equipollenza del titolo di studio e' rilasciata
dal provveditorato agli studi cui gli interessati inoltrano la
relativa domanda corredata dal nulla osta di cui al comma precedente
nonche' da un attestato rilasciato dall'autorita' consolare
comprovante la condizione di cittadino italiano residente o che abbia
risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali propri o
dei propri congiunti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 marzo 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTE
Note all'articolo unico:
- Il testo dell'art. 5 della legge n. 153/1971
(Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di
formazione e perfezionamento professionali da attuare
all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro
congiunti) e' il seguente:
«Art. 5. - I lavoratori italiani e loro congiunti
emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo di
studio nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole
italiane elementare e media possono ottenerne
l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di
studio italiani a condizione che sostengano una prova
integrativa di lingua e cultura generale italiana secondo
le norme e i programmi stabiliti con provvedimento del
Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con il
Ministro per gli affari esteri.
Dalla prova integrativa sono esentati coloro che
producano l'attestato di frequenza con profitto delle
classi o corsi di cui alle lettere a) e b) del precedente
art. 2, ovvero siano in possesso di un titolo di studio
straniero che comprenda la lingua italiana tra le materie
classificate.
I provveditori agli studi, accertate le condizioni
previste nei precedenti commi, rilasciano il documento
comprovante l'equipollenza sulla base di tabelle stabilite
con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentito
il Consiglio superiore della pubblica istruzione di
concerto con il Ministro per gli affari esteri.
I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che
abbiano conseguito all'estero un titolo finale di studio
nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti
italiani di istruzione secondaria di secondo grado o di
istruzione professionale possono ottenerne l'equipollenza a
tutti gli effetti di legge con titoli di studio finali
italiani a condizione che sostengano le prove integrative
eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di
titolo di studio straniero da una apposita commissione
nominata dal Ministro per la pubblica istruzione, composta
di 7 membri, uno dei quali designato dal Ministero degli
affari esteri.
Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal
provveditore agli studi al quale e' stata presentata la
domanda dall'interessato.
I programmi e le modalita' di svolgimento delle prove
sono stabiliti con provvedimento del Ministro per la
pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della
pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per gli
affari esteri.
Il documento comprovante l'equipollenza e' rilasciato dal
provveditore agli studi.
La validita' in Italia di attestati di qualifica
professionale acquisiti all'estero da lavoratori italiani o
loro congiunti emigrati, diversi da quelli considerati nel
terzo comma del precedente art. 4, e' concessa sulla base
di tabelle di equipollenza approvate con provvedimenti del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da emanarsi
d'intesa con il Ministro per gli affari esteri e sentito il
Ministro per la pubblica istruzione ove si tratti di
questioni rientranti anche nella sua competenza. Il
documento comprovante l'estensione della validita' e'
rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione.
Gli interessati dovranno esibire un attestato
dell'autorita' consolare comprovante la condizione di
lavoratori italiani o loro congiunti emigrati».
Si trascrivono, per opportuna conoscenza, anche i testi
delle lettere a) e b) dell'art. 2 della menzionata legge n.
153/1971, citati nel soprariportato art. 5:
«Il Ministero degli affari esteri, per attuare le
iniziative scolastiche e le attivita' di assistenza
scolastica previste dall'art. 1, istituisce:
a) classi o corsi preparatori aventi lo scopo di
agevolare l'inserimento dei congiunti dei lavoratori
italiani nelle scuole dei Paesi di immigrazione;
b) corsi integrativi di lingua e cultura generale
italiana per i congiunti di lavoratori italiani che
frequentino nei Paesi di immigrazione le scuole locali
corrispondenti alle scuole italiane elementare e media».
- La legge n. 1636/1940 reca la disciplina delle scuole e
delle istituzioni culturali straniere in Italia.