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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I diplomi rilasciati da Scuole superiori per interpreti e
traduttori, gestite da enti o privati, possono dispiegare i propri
effetti giuridici solo nel caso in cui la denominazione di detti
diplomi e l'ordinamento didattico di tali Scuole siano corrispondenti
a quelli esistenti in ambito universitario ed il relativo ordinamento
didattico sia stato approvato con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, le Scuole devono altresi' dimostrare
le disponibilita' di qualificato personale docente e non docente,
nonche' di idonee strutture ed attrezzature, necessari all'efficace
svolgimento dei corsi. I docenti delle materie di interpretazione
simultanea e consecutiva devono essere altresi' interpreti con
comprovata esperienza professionale.
3. Le Scuole superiori per interpreti e traduttori, gia' abilitate
per legge a rilasciare diplomi validi ai fini dell'esercizio della
professione, devono provvedere agli adempimenti prescritti nei commi
1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.