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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, recante provvedimenti
urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione, e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 3:
al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il
31 dicembre 1986 il Ministro della sanita', di intesa con il Ministro
per l'ecologia e con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, predispone uno studio per una piu' completa ed
aggiornata valutazione degli effetti dell'NTA sulla salute e
sull'ambiente, anche avvalendosi delle conoscenze sperimentali e
scientifiche dei Paesi ove questo e' impiegato, e lo trasmette al
Parlamento con le opportune proposte";
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. In assenza di indagini conclusive tossicologiche,
mutagenetiche, cancerogenetiche e di impatto ambientale, l'impiego
del sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (NTA) nei detersivi in
sostituzione dei composti di fosforo e' ammesso nei limiti, nelle
percentuali e alle condizioni previste dal decreto del Ministro della
sanita' 17 giugno 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178
del 30 giugno 1983";
al comma 6, le parole: "quattro mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "sei mesi".
All'articolo 4:
al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "e debbono essere
biodegradabili ai sensi della legge 26 aprile 1983, n. 136".
All'articolo 5:
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Le regioni provvedono al censimento dei corpi idrici
soggetti al rischio eutrofico e alla individuazione dell'entita' dei
contributi dei nutrienti (fosforo, azoto e simili) generati dai
singoli settori: civile, agricolo, zootecnico, industriale".
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: "31 ottobre 1987" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 1987";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Entro il 31 marzo 1988, con decreto del Ministro della
sanita', di concerto con il Ministro per l'ecologia e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi
sulla Gazzetta Ufficiale, la percentuale massima del 2,50 per cento
per i composti di fosforo, espressi come fosforo, nei preparati per
lavare di cui all'articolo 3, comma 5, e' ridotta sino al limite
dell'1 per cento ed e' altresi' stabilita la relativa disciplina
transitoria".
All'articolo 8:
le parole: "con caratteri di evidenza" sono sostituite dalle
seguenti: "in posizioni e con caratteri di grande evidenza".
All'articolo 10:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le regioni possono concorrere a finanziare programmi aventi
le finalita' di cui al presente decreto nonche' quelle previste
dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 319";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. In relazione alla situazione di emergenza determinata
dall'eutrofizzazione delle acque marine e lacustri, lo Stato concorre
per il solo anno 1985, nella misura massima del 90 per cento, alle
spese sostenute dalle regioni ai sensi del comma 1. Le somme non
utilizzate nel predetto anno 1985 possono essere utilizzate nell'anno
successivo".
L'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"1. Per favorire i processi di adeguamento dell'industria e
garantire i livelli di occupazione, il CIPI, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e anche tenuto
conto delle determinazioni di cui all'articolo 3, detta, entro il 15
marzo 1986, con propria delibera, direttive per la riconversione
totale o parziale dell'industria produttrice dei composti di fosforo
per preparati per lavare, nonche' la misura del contributo pubblico e
le relative modalita' di erogazione.
2. Con la medesima delibera il CIPI stabilisce le condizioni di
ammissibilita' dei programmi delle imprese produttrici dei composti
di fosforo per preparati per lavare al fondo speciale rotativo per
l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46.
3. I progetti di riconversione, che possono prevedere anche
attivita' sostitutive, sono presentati al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, il quale li approva con proprio
decreto. A valere sullo stanziamento previsto per l'esercizio
finanziario 1986, a favore del fondo per la ristrutturazione e la
riconversione industriale, dall'articolo 29, punto I, lettera b),
della legge 12 agosto 1977, n. 675, la somma di lire 20 miliardi e'
riservata agli interventi di cui al comma 1.
4. Entro il 31 dicembre 1986 il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato riferisce al Parlamento sui progetti
delle imprese di cui al presente articolo e sul relativo stato di
avanzamento".
All'articolo 12:
al comma 1, le parole: "che pervengono nelle acque costiere" sono
sostituite dalle seguenti: "che pervengono nei laghi e nelle acque
marine costiere";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Le regioni provvedono ad una revisione dei loro piani di
risanamento in funzione del presente decreto; in particolare a tal
fine le regioni adeguano la disciplina relativa agli scarichi
zootecnici ed alle modalita' del loro smaltimento sul suolo al fine
di limitare gli apporti di nutrienti nelle acque superficiali".
All'articolo 13:
le parole: "provvedono le province, le quali si avvalgono" sono
sostituite dalle seguenti: "provvede il sindaco, il quale si avvale".
All'articolo 15:
il comma 2 e' soppresso.
AVVERTENZA:
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 3 febbraio 1986.