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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Ai fini della presente legge si intendono per prodotti cosmetici
le sostanze e le preparazioni diverse dai medicamenti destinate ad
essere applicate sull'epidermide, sul sistema pilifero e capelli,
sulle unghie, sulle labbra, sugli organi genitali esterni, oppure sui
denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente,
di pulirli, profumarli, proteggerli per mantenerli in buono stato,
modificarne l'aspetto estetico o correggere gli odori corporei.
2. I prodotti cosmetici non hanno finalita' terapeutica e non
possono vantare attivita' terapeutiche.
3. Sono in particolare prodotti cosmetici, ai sensi dei commi
precedenti, i prodotti che figurano nell'allegato I annesso alla
presente legge.