Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Nella colonna 3 del quadro XVII "Ruolo del servizio di
commissariato (ufficiali commissari)" della tabella n. 1 annessa alla
legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, in
corrispondenza del grado di capitano, le parole "4 anni di addetto ad
un ente di commissariato di ente territoriale o di grande unita'"
sono sostituite dalle seguenti: "4 anni di addetto ad un ente di
commissariato di ente territoriale o ad un comando di grande unita' o
incarico equipollente".
NOTE
Nota all'art. 1:
Il quadro XVII della tabella 1 annessa alla legge n.
1137/1955, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica, per effetto delle
modificazioni disposte con la legge 20 settembre 1980, n.
574, e con la presente legge, e' ora il seguente:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----