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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile e'
autorizzato a disporre con onere posto a carico del fondo per la
protezione civile:
a) un contributo speciale di 2.500 milioni di lire in favore
della regione Friuli-Venezia Giulia per gli interventi a favore delle
aziende operanti nel settore della pesca marittima e
dell'acquacoltura in acque marine, salmastre e lagunari che, per
effetto dell'eccezionale mareggiata del 24 settembre 1984 che ha
colpito le coste dell'alto Adriatico, hanno perduto tutto o parte del
seme, del novellame o del prodotto finito o hanno avuto distrutti o
danneggiati beni materiali, macchinari, mezzi, impianti ed
attrezzature, a parziale copertura dei danni accertati e per il
ripristino dell'efficienza produttiva, nei modi e con i criteri che
verranno stabiliti con legge regionale;
b) un contributo speciale di lire 2.000 milioni in favore
dell'amministrazione provinciale di Massa Carrara, per il ripristino
dei ponti sul torrente Bettinia e sul torrente Verdesina e del ponte
della Santissima Annunziata sul fiume Magra, tutti nel comune di
Pontremoli, distrutti o gravemente danneggiati dall'alluvione del 9
novembre 1982;
c) un contributo speciale di lire 500 milioni in favore del
comune di Caluso in provincia di Torino per fronteggiare la
situazione di emergenza idrica;
d) un contributo speciale di lire 20 miliardi nell'anno 1986, di
lire 15 miliardi nell'anno 1987 e di lire 5 miliardi nell'anno 1988
in favore della regione Campania per gli interventi di emergenza
relativi alle opere pubbliche danneggiate e ai danni nel settore
dell'agricoltura a seguito delle avversita' atmosferiche del novembre
1985 e per le opere di consolidamento del territorio della penisola
sorrentina interessato dal movimento franoso in atto, nonche' un
contributo speciale di lire 5 miliardi a favore della regione
Basilicata per gli interventi relativi ai movimenti franosi in atto;
e) un contributo speciale di lire 3.500 milioni in favore della
regione Emilia-Romagna per gli interventi di riattazione degli
edifici pubblici e privati danneggiati dal terremoto dell'agosto 1985
nei comuni di Bardi, Bore, Varsi, Compiano e Bedonia in provincia di
Parma;
f) un contributo speciale di lire 6 miliardi in favore della
amministrazione provinciale di Salerno per il recupero del castello
di Arechi e per la sua conseguente utilizzazione a fini scientifici e
culturali;
g) un contributo speciale di lire 30 miliardi in ragione di lire
5 miliardi per l'anno 1986, 10 miliardi per ciascuno degli anni 1987
e 1988 e 5 miliardi per l'anno 1989, in favore del comune di Isernia
per l'esecuzione di interventi di consolidamento del suolo e di opere
urgenti previste nel piano di recupero della citta';
h) un contributo speciale di lire 4 miliardi in favore della
regione Calabria per gli interventi di emergenza relativi a calamita'
verificatesi negli anni 1983 e 1985 nei comuni di Santa Caterina allo
Jonio, Cardinale e Botricello;
i) un contributo speciale di lire 10 miliardi per ciascuno degli
anni 1987 e 1988 alla regione Marche per il completamento degli
interventi di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1986, n.
46;
l) un contributo speciale di lire 8.500 milioni in favore del
comune di Venezia e di lire 3.500 milioni in favore del comune di
Chioggia per interventi per edifici civili e per le attivita'
produttive danneggiate dalle calamita' naturali;
m) un contributo speciale di 3.500 milioni di lire per l'anno
1986 e 10.000 milioni di lire per l'anno 1987 in favore della regione
Veneto per gli interventi nei comuni del comprensorio di cui alla
legge 16 aprile 1973, n. 171, relativi al ripristino delle opere
pubbliche di loro competenza danneggiate da calamita' naturali e di
lire 2.000 milioni in favore del Magistrato alle acque per il
ripristino dei fondali alla bocca di porto del lido di Venezia;
n) un contributo speciale di lire 5 miliardi in favore del comune
di Iglesias per il trasferimento e la ricostruzione dell'abitato di
Masua minacciato dalla frana delle formazioni rocciose sovrastanti;
o) un contributo speciale di lire 10 miliardi in favore della
regione Umbria per gli interventi di consolidamento dei territori
interessati dalla frana della zona di Fontivegge nel comune di
Perugia e dalla frana di Colle Capoluogo nel comune di Montone;
p) un contributo speciale di lire 4 miliardi in favore del comune
di Canosa di: Puglia per le opere di consolidamento idraulico
forestale del territorio e per gli interventi di ripristino delle
opere danneggiate dalle calamita' naturali.
NOTE
Nota all'art. 1, lettera i):
L'art. 1 della legge n. 46/1986 converte in legge, con
modificazioni, il D.L. n. 791/85, in materia di calamita'
naturali. L'art. 2 della predetta legge cosi' recita:
"Art. 2.- 1. Il Ministro per il coordinamento della
protezione civile, con le disponibilita' del fondo per la
protezione civile, e' autorizzato a disporre un contributo
speciale in favore della regione Marche per gli interventi
nei comuni delle province di Pesaro, Ancona e Macerata,
individuati con ordinanza del Ministro medesimo, colpiti
dal terremoto del 29 aprile 1984 ed in quelli colpiti
dall'alluvione del dicembre 1982 e per le esigenze relative
all'assistenza a favore della popolazione del comune di
Ancona, colpita dal movimento franoso del dicembre 1982,
ricoverata in alberghi o sistemata precariamente in
alloggi.
2. Il primo comma dell'art. 9 della legge 2 maggio 1983,
n. 156, con effetto dalla data di entrata in vigore della
legge stessa, e' sostituto dal seguente:
"Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti
relativi all'attuazione delle leggi in favore della
popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13
dicembre 1982 e qualsiasi documentazione diretta a
conseguire i relativi benefici sono esenti dalle imposte di
bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di
concessione governativa, nonche' delle tasse ipotecarie di
cui alla tariffa annessa all'art. 6 della legge 25 luglio
1971, n. 545, modificata dall'art. 6 della legge 19 aprile
1982, n. 165, e alla tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. E'
fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli
di credito".
3. All'undicesimo comma dell'art. 5 della legge 2 maggio
1983;
n. 156, sono soppresse le parole: "entro 6 mesi dalla
data di presentazione della domanda," e sono aggiunte, in
fine, le parole:
"sempreche' non si sia provveduto, neppure parzialmente,
all'erogazione dei contributi per la ricostruzione".
4. Ad integrazione dell'articolo 13-novies-decies del
decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, le
varianti al piano di ricostruzione della citta' di Ancona,
gia' approvate dall'amministrazione comunale, non sono
soggette ad ulteriori approvazioni e le opere da esse
previste, ivi compresi i terminali della viabilita'
statica, sono immediatamente eseguibili.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 13-novies-decies
del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con
modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n. 363, non si
applicano all'asse attrezzato di Ancona, costituito dal
raccordo tra il porto di Ancona e la strada statale n. 16,
che rientra nella competenza dell'ANAS ai sensi del settimo
comma dell'art. 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e
del terzo comma dell'art. 4 della legge 2 maggio 1983, n.
156".
Nota all'art. 1, lettera m):
La legge n. 171/1973 riguarda interventi per la
salvaguardia di Venezia. All'art. 2 e' previsto che i
finanziamenti siano da utilizzare per i comuni di Venezia,
Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino,
lesolo, Musile di Piave.