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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla quarta
ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo del quale
l'Italia e' entrata a far parte in virtu' della legge 24 dicembre
1974, n. 880, che ha ratificato e reso esecutivo l'accordo istitutivo
del Fondo stesso.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' fissato nella misura di
108.750.000 unita' di conto del Fondo, pani a L. 173.279.000.000, per
il triennio 1985-87.
NOTE
Nota all'art. 1:
La legge 24 dicembre 1974, n. 880, ratifica e da'
esecuzione all'accordo che istituisce il Fondo africano di
sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972. L'art. 3
della stessa legge autorizza la partecipazione italiana al
suddetto Fondo, nei seguenti termini: "La quota della
partecipazione italiana al capitale del Fondo africano di
sviluppo, indicata nell'annesso A dell'accordo, e' di 10
milioni di unita' di conto pari a 10 milioni di dollari
USA, versabili in tre annualita', rispettivamente di
dollari USA 3 milioni per l'anno 1973, 3 milioni per l'anno
1974 e 4 milioni per l'anno 1975".