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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il diploma di baccellierato internazionale, riconosciuto
dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra, e'
riconosciuto altresi' nella Repubblica italiana quale diploma di
istruzione secondaria di secondo grado avente valore legale ove
ricorrano le condizioni previste dalla presente legge.
2. Ai fini dell'iscrizione alle universita' ed agli istituti di
istruzione superiore, il diploma di baccellierato internazionale e'
equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
Quando, tra gli esami superati per il suo conseguimento non sia
compreso quello di lingua italiana, l'immatricolazione e' subordinata
al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana, le
cui modalita' saranno stabilite caso per caso dalle competenti
autorita' accademiche.