Legge Ordinaria n. 743 del 07/11/1986 (Pubblicata nella G. U del 7 novembre 1986 n. 259)
Modifiche alla disciplina della custodia cautelare.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
  hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Il  numero  5),  terzo  comma,  dell'articolo 272 del codice di
procedura penale e' sostituito dal seguente:
  "5) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione
non  inferiore  nel  massimo  a  venti  anni o la pena dell'ergastolo
ovvero  se  si  tratta  dei  delitti di cui agli articoli 416-bis del
codice  penale,  75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonche' dei
delitti   commessi   per  finalita'  di  terrorismo  o  di  eversione
dell'ordinamento  costituzionale  puniti  con  pena non inferiore nel
massimo a quindici anni di reclusione".
 
          NOTE

          Nota all'art. 1:
            Il  terzo  comma  dell'art.  272  del codice di procedura
          penale,   sulla   durata  della  custodia  cautelare,  come
          sostituito  dall'art. 3 della legge 28 luglio 1984, n. 398,
          poi modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' dispone:
            "L'imputato   deve   essere  inoltre  scarcerato  se  dal
          deposito in cancelleria dell'ordinanza di rinvio a giudizio
          o  dalla  richiesta di emissione del decreto di citazione a
          giudizio   ovvero,   nei  procedimenti  di  competenza  del
          pretore,   dalla  emissione  del  decreto  di  citazione  a
          giudizio  sono  decorsi  i  termini  di  custodia cautelare
          sottoindicati,  senza che sia stata pronunciata sentenza di
          condanna di primo grado:
              1)  trenta  giorni  nei  casi di cui al n. 1) del primo
          comma;
              2) tre mesi nei casi di cui al n. 2) del primo comma;
              3) sei mesi nei casi di cui al n. 3) del primo comma;
              4)  un  anno  nei casi di cui al n. 4), lettera b), del
          primo comma;
              5) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della
          reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena
          dell'ergastolo  ovvero se si tratta dei delitti di cui agli
          articoli  416-bis  del  codice  penale,  75  della legge 22
          dicembre  1975,  n.  685,  nonche' dei delitti commessi per
          finalita'  di  terrorismo  o  di eversione dell'ordinamento
          costituzionale  puniti con pena non inferiore nel massimo a
          quindici anni di reclusione".
            Il  testo dell'art. 416-bis del codice penale, richiamato
          nel  n. 5) soprariportato, aggiunto dall'art. 1 della legge
          13 settembre 1982, n. 646, e' il seguente:
            "Art. 416-bis. (Associazione di tipo mafioso). - Chiunque
          fa  parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre
          o  piu'  persone,  e' punito con la reclusione da tre a sei
          anni.
            Coloro    che    promuovono,   dirigono   o   organizzano
          l'associazione   sono   puniti,   per  cio'  solo;  con  la
          reclusione da quattro a nove anni.
            L'associazione  e'  di  tipo mafioso quando coloro che ne
          fanno  parte  si avvalgono della forza di intimidazione del
          vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
          di  omerta'  che  ne  deriva  per  commettere  delitti, per
          acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o
          comunque   il   controllo   di   attivita'  economiche,  di
          concessioni,  di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
          o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
          altri.
            Se  l'associazione  e'  armata  si  applica la pena della
          reclusione  da  quattro  a dieci anni nei casi previsti dal
          primo  comma  e da cinque a quindici anni nei casi previsti
          dal secondo comma.
            L'associazione  si considera armata quando i partecipanti
          hanno   la   disponibilita',  per  il  conseguimento  della
          finalita'  dell'associazione, di armi o materie esplodenti,
          anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
            Se le attivita' economiche di cui gli associati intendono
          assumere  o mantenere il controllo sono finanziate in tutto
          o  in  parte  con  il prezzo, il prodotto, o il profitto di
          delitti,  le  pene  stabilite  nei  commi  precedenti  sono
          aumentate da un terzo alla meta'.
            Nei  confronti  del  condannato e' sempre obbligatoria la
          confisca  delle  cose  che  servirono  o furono destinate a
          commettere  il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
          prodotto,  il  profitto  o  che ne costituiscono l'impiego.
          Decadono  inoltre  di  diritto  le  licenze  di polizia, di
          commercio,  di  commissionario  astatore  presso  i mercati
          annonari  all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e
          i  diritti ad esse inerenti nonche' le iscrizioni agli albi
          di  appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il
          condannato fosse titolare.
            Le  disposizioni del presente articolo si applicano anche
          alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente
          denominate,  che  valendosi  della  forza intimidatrice del
          vincolo   associativo  perseguono  scopi  corrispondenti  a
          quelli delle associazioni di tipo mafioso".
            Il  testo  dell'art. 75 della legge n. 685/1975, recante:
          "Disciplina   degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope.
          Prevenzione,  cura  e  riabilitazione dei relativi stati di
          tossicodipendenza", richiamato nel n. 5) soprariportato, e'
          il seguente:
            "Art.  75.  (Associazione per delinquere). - Quando tre o
          piu'  persone  si  associano  allo scopo di commettere piu'
          delitti  tra  quelli  previsti  dagli articoli 71, 72 e 73,
          coloro   che   promuovono,   costituiscono,  organizzano  o
          finanziano  l'associazione  sono puniti, per cio' solo, con
          la  reclusione non inferiore a quindici anni e con la multa
          da lire 50 milioni a lire 200 milioni.
            Per  il  solo  fatto  di partecipare all'associazione, la
          pena  e'  della  reclusione  da tre a quindici anni e della
          multa da lire 10 milioni a lire 50 milioni.
            I  capi  soggiacciono  alla  stessa  pena stabilita per i
          promotori.
            La  pena  e' aumentata se il numero degli associati e' di
          dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite
          all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
            Se  l'associazione  e'  armata la pena, nei casi indicati
          dal primo e dal terzo comma del presente articolo, non puo'
          essere  inferiore  a  20  anni  di  reclusione  e, nel caso
          previsto dal secondo comma, a 5 anni di reclusione.
            L'associazione  si  considera  armata  quando  tre o piu'
          partecipanti  possiedono  armi, o anche quando le armi sono
          occultate o tenute in luogo di deposito".
            A  norma  dell'art.  113,  quarto  comma,  della legge 24
          novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale,
          la misura delle pene pecuniarie previste nell'art. 75 della
          legge n. 685/1975 soprariportato e' raddoppiata.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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