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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il numero 5), terzo comma, dell'articolo 272 del codice di
procedura penale e' sostituito dal seguente:
"5) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione
non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo
ovvero se si tratta dei delitti di cui agli articoli 416-bis del
codice penale, 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonche' dei
delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordinamento costituzionale puniti con pena non inferiore nel
massimo a quindici anni di reclusione".
NOTE
Nota all'art. 1:
Il terzo comma dell'art. 272 del codice di procedura
penale, sulla durata della custodia cautelare, come
sostituito dall'art. 3 della legge 28 luglio 1984, n. 398,
poi modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' dispone:
"L'imputato deve essere inoltre scarcerato se dal
deposito in cancelleria dell'ordinanza di rinvio a giudizio
o dalla richiesta di emissione del decreto di citazione a
giudizio ovvero, nei procedimenti di competenza del
pretore, dalla emissione del decreto di citazione a
giudizio sono decorsi i termini di custodia cautelare
sottoindicati, senza che sia stata pronunciata sentenza di
condanna di primo grado:
1) trenta giorni nei casi di cui al n. 1) del primo
comma;
2) tre mesi nei casi di cui al n. 2) del primo comma;
3) sei mesi nei casi di cui al n. 3) del primo comma;
4) un anno nei casi di cui al n. 4), lettera b), del
primo comma;
5) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena
dell'ergastolo ovvero se si tratta dei delitti di cui agli
articoli 416-bis del codice penale, 75 della legge 22
dicembre 1975, n. 685, nonche' dei delitti commessi per
finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento
costituzionale puniti con pena non inferiore nel massimo a
quindici anni di reclusione".
Il testo dell'art. 416-bis del codice penale, richiamato
nel n. 5) soprariportato, aggiunto dall'art. 1 della legge
13 settembre 1982, n. 646, e' il seguente:
"Art. 416-bis. (Associazione di tipo mafioso). - Chiunque
fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre
o piu' persone, e' punito con la reclusione da tre a sei
anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano
l'associazione sono puniti, per cio' solo; con la
reclusione da quattro a nove anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne
fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o
comunque il controllo di attivita' economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
altri.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della
reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal
primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti
dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti
hanno la disponibilita', per il conseguimento della
finalita' dell'associazione, di armi o materie esplodenti,
anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati intendono
assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto
o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di
delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono
aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di
commercio, di commissionario astatore presso i mercati
annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e
i diritti ad esse inerenti nonche' le iscrizioni agli albi
di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il
condannato fosse titolare.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente
denominate, che valendosi della forza intimidatrice del
vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a
quelli delle associazioni di tipo mafioso".
Il testo dell'art. 75 della legge n. 685/1975, recante:
"Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.
Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza", richiamato nel n. 5) soprariportato, e'
il seguente:
"Art. 75. (Associazione per delinquere). - Quando tre o
piu' persone si associano allo scopo di commettere piu'
delitti tra quelli previsti dagli articoli 71, 72 e 73,
coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o
finanziano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con
la reclusione non inferiore a quindici anni e con la multa
da lire 50 milioni a lire 200 milioni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la
pena e' della reclusione da tre a quindici anni e della
multa da lire 10 milioni a lire 50 milioni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i
promotori.
La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di
dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite
all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati
dal primo e dal terzo comma del presente articolo, non puo'
essere inferiore a 20 anni di reclusione e, nel caso
previsto dal secondo comma, a 5 anni di reclusione.
L'associazione si considera armata quando tre o piu'
partecipanti possiedono armi, o anche quando le armi sono
occultate o tenute in luogo di deposito".
A norma dell'art. 113, quarto comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale,
la misura delle pene pecuniarie previste nell'art. 75 della
legge n. 685/1975 soprariportato e' raddoppiata.