Legge Ordinaria n. 765 del 11/11/1986 (Pubblicata nella G. U del 21 novembre 1986 n. 271)
Applicabilita' della legge 1 giugno 1977, n. 286, sulla sospensione e decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali, ai presidenti ed ai componenti degli organi esecutivi di enti, aziende ed organismi dipendenti o comunque derivanti da enti territoriali.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                           Articolo unico 
 
  Le disposizioni contenute nella legge 1 giugno 1977, n. 286,  sulla
sospensione e decadenza degli amministratori  degli  enti  locali  in
dipendenza di procedimenti penali, si applicano anche  ai  presidenti
ed ai componenti del comitato  di  gestione  delle  unita'  sanitarie
locali, ai presidenti ed ai componenti  dell'organo  esecutivo  delle
comunita' montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali aventi
le funzioni di cui all'articolo 13 della legge 8 aprile 1976, n. 278,
ai presidenti e ai componenti degli organi esecutivi di  associazioni
tra enti locali ed  ai  presidenti  ed  ai  componenti  degli  organi
esecutivi di aziende municipalizzate comunali e provinciali. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 11 novembre 1986 
 
                               COSSIGA 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
                              SCALFARO, Ministro dell'interno 
 
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI 
 
          NOTE

          Note all'articolo unico:
            -  Si  ritiene opportuno trascrivere il testo dell'intera
          legge  n.  286/1977, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          158 dell'11 giugno 1977:
            "Art.  1.  -  L'art.  270  del  testo  unico  della legge
          comunale  e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo
          1934,  n.  383, modificato dalla legge 10 novembre 1970, n.
          852, e' sostituito dal seguente:
            "I  sindaci,  i  presidenti delle giunte provinciali, gli
          assessori   comunali  e  provinciali,  i  presidenti  ed  i
          componenti  degli  organi  esecutivi  dei consorzi fra enti
          locali  sono sospesi dalle funzioni quando siano condannati
          con  sentenza di primo grado, ad una pena restrittiva della
          liberta'  personale  della  durata superiore a mesi sei per
          delitto  commesso  nella  qualita' di pubblico ufficiale, o
          con  abuso  dei poteri o con violazione dei doveri inerenti
          ad  una  pubblica funzione, o alla pena della reclusione di
          durata  superiore  ad  un  anno  per  qualsiasi delitto non
          colposo.
            I  predetti amministratori rimangono pure sospesi finche'
          dura  lo  stato  detentivo quando contro di essi sia emesso
          ordine  o  mandato  di cattura, o quando ne sia legittimato
          l'arresto per qualsiasi reato".
            Art.  2 - La sospensione opera dalla data della pronuncia
          della  condanna. Di tale pronuncia deve essere data, a cura
          dell'autorita'  giudiziaria,  immediata  comunicazione agli
          organi che hanno proceduto all'elezione.
            Art. 3 - Qualora l'amministratore, sospeso in forza della
          presente legge, sia successivamente prosciolto con sentenza
          passata  in  giudicato  la  sentenza deve essere pubblicata
          all'albo   pretorio   e   comunicata  alla  prima  adunanza
          dell'organo che ha proceduto alla elezione.
            Art.  4 - L'art. 271 del testo unico della legge comunale
          e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n.
          383, e' sostituito dal seguente:
            "Gli  amministratori  che  ricoprono taluna delle cariche
          indicate nell'articolo precedente decadono da essa di pieno
          diritto,  quando  siano  condannati,  con sentenza divenuta
          irrevocabile,   per  delitto  commesso  nella  qualita'  di
          pubblico  ufficiale, o con abuso di poteri o con violazione
          dei  doveri  inerenti ad una pubblica funzione, ad una pena
          restrittiva della liberta' personale della durata superiore
          a  sei  mesi  o per qualsiasi altro delitto alla pena della
          reclusione  di  durata  superiore  ad  un  anno,  salvo  la
          riabilitazione ai termini di legge"".
            -   L'art.   13   della  legge  n.  278/1976  (Norme  sul
          decentramento   e   sulla   partecipazione   dei  cittadini
          nell'amministrazione del comune).
            pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 20 maggio
          1976, prevede:
            "Nei  comuni  e  nelle frazioni di cui al primo e secondo
          comma  dell'art.  3,  oltre quanto stabilito nel precedente
          articolo il regolamento puo' delegare funzioni deliberative
          ai  consigli  circoscrizionali,  nelle  materie attinenti i
          lavori  pubblici  e  servizi comunali che si svolgono nelle
          rispettive  circoscrizioni,  con  particolare riguardo alle
          opere  di  urbanizzazione primaria e secondaria, all'uso di
          istituto  e  alla gestione dei beni e dei servizi destinati
          ad   attivita'   sanitarie,   assistenziali,   scolastiche,
          culturali, sportive, ricreative e di ogni altro ordine.
            La gestione dei beni relativi a detti servizi puo' essere
          affidata  direttamente  al  consiglio della circoscrizione,
          che  vi  provvede  mediante gli uffici di cui al successivo
          art.  16  (uffici  per  l'espletamento  delle  funzioni  di
          istituto).
            La  delega  nelle  materie  di  cui  al  primo  comma  e'
          conferita  in  base  a programmi di massima nei quali siano
          fissati  i criteri direttivi e previsti i fondi disponibili
          stanziati nel bilancio".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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