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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Le disposizioni contenute nella legge 1 giugno 1977, n. 286, sulla
sospensione e decadenza degli amministratori degli enti locali in
dipendenza di procedimenti penali, si applicano anche ai presidenti
ed ai componenti del comitato di gestione delle unita' sanitarie
locali, ai presidenti ed ai componenti dell'organo esecutivo delle
comunita' montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali aventi
le funzioni di cui all'articolo 13 della legge 8 aprile 1976, n. 278,
ai presidenti e ai componenti degli organi esecutivi di associazioni
tra enti locali ed ai presidenti ed ai componenti degli organi
esecutivi di aziende municipalizzate comunali e provinciali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 novembre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
SCALFARO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
NOTE
Note all'articolo unico:
- Si ritiene opportuno trascrivere il testo dell'intera
legge n. 286/1977, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
158 dell'11 giugno 1977:
"Art. 1. - L'art. 270 del testo unico della legge
comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo
1934, n. 383, modificato dalla legge 10 novembre 1970, n.
852, e' sostituito dal seguente:
"I sindaci, i presidenti delle giunte provinciali, gli
assessori comunali e provinciali, i presidenti ed i
componenti degli organi esecutivi dei consorzi fra enti
locali sono sospesi dalle funzioni quando siano condannati
con sentenza di primo grado, ad una pena restrittiva della
liberta' personale della durata superiore a mesi sei per
delitto commesso nella qualita' di pubblico ufficiale, o
con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti
ad una pubblica funzione, o alla pena della reclusione di
durata superiore ad un anno per qualsiasi delitto non
colposo.
I predetti amministratori rimangono pure sospesi finche'
dura lo stato detentivo quando contro di essi sia emesso
ordine o mandato di cattura, o quando ne sia legittimato
l'arresto per qualsiasi reato".
Art. 2 - La sospensione opera dalla data della pronuncia
della condanna. Di tale pronuncia deve essere data, a cura
dell'autorita' giudiziaria, immediata comunicazione agli
organi che hanno proceduto all'elezione.
Art. 3 - Qualora l'amministratore, sospeso in forza della
presente legge, sia successivamente prosciolto con sentenza
passata in giudicato la sentenza deve essere pubblicata
all'albo pretorio e comunicata alla prima adunanza
dell'organo che ha proceduto alla elezione.
Art. 4 - L'art. 271 del testo unico della legge comunale
e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n.
383, e' sostituito dal seguente:
"Gli amministratori che ricoprono taluna delle cariche
indicate nell'articolo precedente decadono da essa di pieno
diritto, quando siano condannati, con sentenza divenuta
irrevocabile, per delitto commesso nella qualita' di
pubblico ufficiale, o con abuso di poteri o con violazione
dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, ad una pena
restrittiva della liberta' personale della durata superiore
a sei mesi o per qualsiasi altro delitto alla pena della
reclusione di durata superiore ad un anno, salvo la
riabilitazione ai termini di legge"".
- L'art. 13 della legge n. 278/1976 (Norme sul
decentramento e sulla partecipazione dei cittadini
nell'amministrazione del comune).
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 20 maggio
1976, prevede:
"Nei comuni e nelle frazioni di cui al primo e secondo
comma dell'art. 3, oltre quanto stabilito nel precedente
articolo il regolamento puo' delegare funzioni deliberative
ai consigli circoscrizionali, nelle materie attinenti i
lavori pubblici e servizi comunali che si svolgono nelle
rispettive circoscrizioni, con particolare riguardo alle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria, all'uso di
istituto e alla gestione dei beni e dei servizi destinati
ad attivita' sanitarie, assistenziali, scolastiche,
culturali, sportive, ricreative e di ogni altro ordine.
La gestione dei beni relativi a detti servizi puo' essere
affidata direttamente al consiglio della circoscrizione,
che vi provvede mediante gli uffici di cui al successivo
art. 16 (uffici per l'espletamento delle funzioni di
istituto).
La delega nelle materie di cui al primo comma e'
conferita in base a programmi di massima nei quali siano
fissati i criteri direttivi e previsti i fondi disponibili
stanziati nel bilancio".