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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, da ultimo
modificato dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, e'
cosi' sostituito:
"Art. 2 (Iscrizione nell'albo). - 1. L'iscrizione nell'albo
nazionale e' obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo
superiore a 75 milioni di lire, di competenza dello Stato, degli enti
pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso,
contributo o sussidio dello Stato.
2. L'esecutore dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo
che debba provvedere all'esecuzione di impianti o lavori speciali di
cui alle categorie della tabella allegata, eventualmente non
scorporati, deve servirsi di ditte inscritte nell'albo per le dette
categorie".