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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 22 settembre 1986, n. 572, concernente proroga
dei poteri straordinari di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo
1985, n. 73, recante realizzazione di programmi integrati
plurisettoriali in una o piu' aree sottosviluppate caratterizzate da
emergenza endemica e seguente modificazione:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. I poteri straordinari conferiti al Ministro degli
affari esteri e delegati ad un Sottosegretario di Stato ai sensi
dell'articolo 1, comma primo, della legge 8 marzo 1985, n. 73,
nonche' le disposizioni della citata legge, sono prorogati fino alla
data di entrata in vigore della nuova normativa organica in materia
di cooperazione allo sviluppo, e comunque non oltre il 28 febbraio
1987, nei limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 9 della
medesima legge".
AVVERTENZE:
Il decreto-legge 22 settembre 1986, n. 572, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
222 del 24 settembre 1986.
Non sara' pubblicato il testo coordinato in quanto l'art.
1 del decreto-legge 22 settembre 1986, n. 572, e' stato
interamente sostituito dalla legge di conversione e l'art.
2 riguarda soltanto l'entrata in vigore del decreto-legge
stesso.
NOTE
Note all'art. 1:
- Il primo comma dell'art. 1 della legge n. 73/1985 cosi'
dispone:
"I poteri straordinari previsti dalla presente legge per
la realizzazione di programmi integrati e plurisettoriali,
volti al fine di assicurare la sopravvivenza del maggior
numero possibile di persone minacciate dalla fame e dalla
denutrizione, e comunque in stato di grave necessita', in
una o piu' aree caratterizzate da emergenza endemica e da
attribuiti al Ministro degli affari esteri, il quale li
delega ad un Sottosegretario di Stato per gli affari
esteri".
- Lo stanziamento previsto dall'art. 9 della medesima,
legge ammonta complessivamente a lire 1.900 miliardi.