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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento
autonomo, per soddisfare le proprie esigenze di conoscenza ai fini
dell'acquisizione di materiali, impianti, macchinari ed
apparecchiature di alta tecnologia sono autorizzate a stipulare, a
seguito di trattativa privata preceduta da un confronto
concorrenziale, contratti di ricerca e di sviluppo di prototipi con
le universita', il Consiglio nazionale delle ricerche, gli istituti
pubblici di ricerche, nonche' con imprese o associazioni, anche
temporanee, di imprese, aventi adeguata capacita' tecnologica,
previamente accertata dall'amministrazione committente.
2. Qualora la natura delle prestazioni o altre circostanze rendano
non conveniente il confronto concorrenziale di cui al comma 1, puo'
procedersi direttamente alla trattativa privata con i soggetti di cui
allo stesso comma 1. Le determinazioni delle amministrazioni devono,
in tal caso, essere adottate con espressa motivazione.
3. Le procedure ed i criteri per il confronto di economicita' e di
convenienza delle proposte e delle offerte formulate dai soggetti
pubblici e privati di cui al comma 1 sono stabiliti con decreti del
Ministro del tesoro di concerto con i Ministri competenti.
4. Per le associazioni temporanee di imprese si applicano le
disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 30 marzo 1981, n.
113.
5. I programmi di ricerca e di sviluppo di cui al comma 1 possono
essere suddivisi in fasi e comprendono lo studio, avuto riguardo alla
caratteristica di beni da produrre o da sviluppare, la individuazione
dei sistemi, la progettazione, la produzione di prototipi e la
sperimentazione sugli stessi.
6. La presente legge non si applica ai contratti di ricerca
disciplinati dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46.
NOTE
Nota all'art. 1, comma 4:
Il testo dell'art. 9 della legge n. 113/1981, concernente
"Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione
delle pubbliche forniture alla direttiva della CEE n. 77/62
del 21 dicembre 1976", e' il seguente: i "Art. 9.
(Raggruppamenti di imprese). - Alle gare per
l'aggiudicazione delle forniture di cui alla presente
legge, sono, (ammesse a presentare offerte anche imprese
appositamente e temporaneamente raggruppate.
L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le
imprese raggruppate e deve specificare le parti della
fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della
gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina
prevista nei commi successivi.
L'offerta congiunta comporta la responsabilita' solidale
nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese
raggruppate.
Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato
aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico
atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse,
designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere
espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e
risultare da scrittura privata autenticata, secondo la
forma prevista dal Paese in cui il relativo atto e'
redatto. La procura e' conferita al rappresentante legale
dell'impresa capogruppo.
Il mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua revoca per
giusta causa non ha effetto nei riguardi
dell'amministrazione.
Al mandatario spetta la rappresentanza, anche
processuale, delle imprese mandanti nei riguardi
dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di
qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo il
collaudo della fornitura, fino all'estinzione del rapporto.
Tuttavia l'amministrazione puo' far valere direttamente
le responsabilita' a carico delle imprese mandanti.
Il rapporto di mandato non determina di per se
organizzazione o associazione fra le imprese riunite,
ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini
della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri
sociali.
In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se
trattasi di impresa individuale, in caso di morte,
interdizione o inabilitazione del titolare,
l'amministrazione ha facolta' di proseguire il contratto
con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei
prescritti requisiti di idoneita', entrata nel gruppo in
dipendenza di una delle cause predette, che sia designata
mandataria nel caso indicato al precedente quarto comma
ovvero di recedere dal contratto.
In caso di fallimento di una impresa mandante o, se
trattasi di impresa individuale, in caso di morte,
interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa
mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante,
in possesso dei prescritti requisiti di idoneita', e'
tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre
imprese mandanti".
Nota all'art. 1, comma 6:
La legge n. 46/1982 reca "Interventi per i settori
dell'economia di rilevanza nazionale".
Si trascrive il testo dei primi due articoli di detta
legge:
"Art. 1. - E' autorizzato il conferimento, a carico del
bilancio dello Stato, della somma di lire 1.700 miliardi
nel biennio 1982-83 al "Fondo speciale per la ricerca
applicata" istituito con l'articolo 4 della legge 25
ottobre 1968, n. 1089. Le quote relative ai singoli
esercizi saranno determinate dalla legge finanziaria.
Art. 2 - Possono beneficiare degli interventi del fondo
di cui all'articolo precedente i seguenti soggetti:
a) imprese industriali;
b) consorzi tra le imprese industriali;
c) enti pubblici economici che svolgono attivita'
produttiva;
d) societa' di ricerca costituite con i mezzi del fondo
tra i soggetti delle lettere a), b), c) ed e), nonche' tra
le societa' finanziarie di controllo e di gestione di
imprese industriali;
e) centri di ricerca industriale con personalita'
giuridica autonoma, promossi dai soggetti di cui alle
lettere a), b) e c), nonche' dalle societa' finanziarie di
controllo e di gestione di imprese industriali;
f) consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici.
Il fondo di cui all'articolo precedente finanzia i
seguenti tipi di attivita':
1) progetti di ricerca applicata definiti
autonomamente e realizzati dai soggetti di cui al
precedente primo comma;
2) programmi nazionali di ricerca finalizzati allo
sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche
suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;
3) le iniziative per il trasferimento alle piccole e
medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni
tecnologiche nazionali;
4) i contratti di ricerca che pubbliche
amministrazioni, anche regionali, propongono per la
realizzazione da parte dei soggetti di cui al precedente
primo comma.
La partecipazione degli enti scientifici di ricerca e
sperimentazione ai consorzi di cui alla lettera f) del
precedente primo comma e' deliberata dall'ente pubblico di
ricerca ed approvata dal Ministro vigilante sentito il
parere del Ministro del tesoro e del Ministro per il
coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica".