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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di
rischi situati nel territorio della Repubblica possono essere
ripartite in coassicurazione, per quote determinate, fra le imprese
che abbiano la loro sede legale in un altro Stato membro della
Comunita' economica europea, anche se non stabilite in Italia, a
condizione che:
a) al contratto partecipino una o piu' imprese autorizzate
all'esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica e
quivi stabilite a norma della legge 10 giugno 1978, n. 295, titolo
II, capi I e II;
b) la delega per la gestione del contratto sia attribuita, ai
sensi del successivo articolo 2, ad una delle imprese di cui alla
precedente lettera a);
c) il contratto riguardi rischi rientranti nei rami di cui ai
numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 16 della lettera A) della
tabella di cui all'allegato I della legge 10 giugno 1978, n. 295, con
esclusione, per quanto riguarda il numero 13, dei rischi di natura
nucleare o derivanti da uso di medicinali;
d) i rischi di cui ai numeri 4, 5, 6, 7, 11, e 12 della lettera
A) della predetta tabella di cui all'allegato I della legge n. 295
del 1978, siano assicurati per somme non inferiori a 30 milioni di
unita' di conto europee, quelli di cui ai numeri 8, 9 e 16 per somme
non inferiori a 50 milioni di unita' di conto europee e quelli di cui
al numero 13 siano assicurati con contratto concluso in nome e per
conto proprio da un imprenditore che realizzi un fatturato annuo non
inferiore a 200 milioni di unita' di conto europee, secondo le
risultanze della contabilita' obbligatoria tenuta ai sensi degli
articoli 2214 e seguenti del codice civile.
2. I limiti di cui al comma 1, lettera d), vanno considerati con
riferimento a ciascun rischio assicurato.
3. Le imprese aventi la sede legale in uno Stato membro della
Comunita' economica europea possono partecipare al contratto anche
per il tramite di una sede secondaria costituita in uno Stato membro
diverso da quello della sede legale. Possono ugualmente partecipare
al contratto sedi secondarie in altro Stato membro della Comunita' di
imprese aventi sedi legali in Italia.
4. Restano disciplinate dall'articolo 1911 del codice civile le
operazioni di coassicurazione, in relazione ad un rischio situato nel
territorio della Repubblica, tra due o piu' imprese autorizzate
all'esercizio dell'industria delle assicurazioni ai sensi della legge
10 giugno 1978, n. 295.
NOTE
Note all'art. 1:
- La legge n. 295/1978, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1978, n. 176,
reca: "Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni
private contro i danni".
I capi I e II del titolo II della legge n. 295/1978
recano, rispettivamente, norme applicabili alle imprese
aventi la sede legale nel territorio della Repubblica e
norme applicabili alle imprese aventi la sede legale in
altro Stato membro della CEE.
Si trascrive il testo della lettera A), della tabella di
cui all'allegato I della predetta legge:
"Allegato I A) CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI PER RAMO
1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali):
prestazioni forfettarie;
indennita' temporanee;
forme miste;
persone trasportate.
2. Malattia:
prestazioni forfettarie;
indennita' temporanee;
forme miste.
3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli
ferroviari):
ogni danno subito da:
veicoli terrestri automotori;
veicoli terrestri non automotori;
4. Corpi di veicoli ferroviari:
ogni danno subito da veicoli ferroviari.
5. Corpi di veicoli aerei:
ogni danno subito da veicoli aerei.
6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali:
ogni danno subito da:
veicoli fluviali;
veicoli lacustri;
veicoli marittimi.
7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni
altro bene):
ogni danno subito dalle merci trasportate o dai
bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di
trasporto.
8. Incendio ed elementi naturali:
ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi
nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da:
incendio;
esplosione;
tempesta;
elementi naturali diversi dalla tempesta;
energia nucleare;
cedimento del terreno.
9. Altri danni ai beni:
ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi
nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo,
nonche' da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso
da quelli compresi ai n. 8.
10. R.C. autoveicoli terrestri:
ogni responsabilita' risultante dall'uso di autoveicoli
terrestri (compresa la responsabilita' del vettore).
11. R.C. aeromobili:
ogni responsabilita' risultante dall'uso di veicoli
aerei (compresa la responsabilita' del vettore).
12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali:
ogni responsabilita' risultante dall'uso di veicoli
fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilita'
del vettore).
13. R.C. generale:
ogni responsabilita' diversa da quelle menzionate ai
numeri 10, 11 e 12.
14. Credito:
perdite patrimoniali derivanti da insolvenze;
credito all'esportazione;
vendita a rate;
credito ipotecario;
credito agricolo.
15. Cauzione:
cauzione diretta;
cauzione indiretta.
16. Perdite pecuniarie di vario genere:
rischi relativi all'occupazione;
insufficienza di entrate (generale);
intemperie;
perdite di utili;
persistenza di spese generali;
spese commerciali impreviste;
perdita di valore venale;
perdita di fitti e di redditi;
perdite commerciali indirette diverse da quelle
menzionate precedentemente;
perdite pecuniarie non commerciali;
altre perdite pecuniarie.
17. Tutela giudiziaria:
i rischi compresi in un ramo non possono essere
classificati in un altro ramo, salvo nei casi contemplati
al punto C".
- Si trascrive il testo degli articoli dal 2214 al 2220
del codice civile:
Art. 2214 (Libri obbligatori e altre scritture
contabili). - L'imprenditore che esercita un'attivita'
commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli
inventari.
Deve altresi' tenere le altre scritture contabili che
siano richieste dalla natura e dalle dimensioni
dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare
gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture
ricevute, nonche' le copie delle lettere, dei telegrammi e
delle fatture spedite.
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai
piccoli imprenditori.
Art. 2215 (Libro giornale e libro degli inventari). - Il
libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere
messi in uso, devono essere numerati progressivamente in
ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'Ufficio del
registro delle imprese o da un notaio secondo le
disposizioni delle leggi speciali.
L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare
nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li
compongono.
Art. 2216 (Contenuto e vidimazione del libro giornale). -
Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le
operazioni relative all'esercizio dell'impresa e deve
essere annualmente vidimato dall'ufficio del registro delle
imprese o da un notaio.
Art. 2217 (Redazione dell'inventario). - L'inventario
deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e
successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e
la valutazione delle attivita' e delle passivita' relative
all'impressa, nonche' delle attivita' e delle passivita'
dell'imprenditore estranee alla medesima.
L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei
profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con
evidenza e verita' gli utili conseguiti o le perdite
subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve
attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle societa'
per azioni, in quanto applicabili.
L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore e
presentato entro tre mesi all'Ufficio del registro delle
imprese o a un notaio per la vidimazione.
Art. 2218 (Bollatura e vidimazione facoltative). -
L'imprenditore puo' far bollare e vidimare nei modi
indicati negli articoli 2215 e 2216 gli altri libri da lui
tenuti.
Art. 2219 (Tenuta della contabilita). - Tutte le
scritture devono essere tenute secondo le norme di
un'ordinata contabilita', senza spazi in bianco, senza
interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono
fare abrasioni e, se e' necessaria qualche cancellazione,
questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate
siano leggibili.
Art. 2220 (Conservazione delle scritture contabili). - Le
scritture devono essere conservate per 10 anni dalla data
dell'ultima registrazione.
Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture e le
lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture,
delle lettere e dei telegrammi spediti.
- L'art. 1911 del codice civile sulla coassicurazione
prevede:
"Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di
rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra piu'
assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore e'
tenuto al pagamento dell'indennita' assicurata soltanto in
proporzione della rispettiva quota, anche se unico e' il
contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori".