Legge Ordinaria n. 772 del 11/11/1986 (Pubblicata nella G. U del 25 novembre 1986 n. 274)
Disciplina della coassicurazione comunitaria.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per  la  copertura  di
rischi  situati  nel  territorio  della  Repubblica  possono   essere
ripartite in coassicurazione, per quote determinate, fra  le  imprese
che abbiano la loro sede  legale  in  un  altro  Stato  membro  della
Comunita' economica europea, anche se  non  stabilite  in  Italia,  a
condizione che: 
    a) al  contratto  partecipino  una  o  piu'  imprese  autorizzate
all'esercizio delle assicurazioni nel territorio della  Repubblica  e
quivi stabilite a norma della legge 10 giugno 1978,  n.  295,  titolo
II, capi I e II; 
    b) la delega per la gestione del  contratto  sia  attribuita,  ai
sensi del successivo articolo 2, ad una delle  imprese  di  cui  alla
precedente lettera a); 
    c) il contratto riguardi rischi rientranti nei  rami  di  cui  ai
numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13  e  16  della  lettera  A)  della
tabella di cui all'allegato I della legge 10 giugno 1978, n. 295, con
esclusione, per quanto riguarda il numero 13, dei  rischi  di  natura
nucleare o derivanti da uso di medicinali; 
    d) i rischi di cui ai numeri 4, 5, 6, 7, 11, e 12  della  lettera
A) della predetta tabella di cui all'allegato I della  legge  n.  295
del 1978, siano assicurati per somme non inferiori a  30  milioni  di
unita' di conto europee, quelli di cui ai numeri 8, 9 e 16 per  somme
non inferiori a 50 milioni di unita' di conto europee e quelli di cui
al numero 13 siano assicurati con contratto concluso in  nome  e  per
conto proprio da un imprenditore che realizzi un fatturato annuo  non
inferiore a 200 milioni  di  unita'  di  conto  europee,  secondo  le
risultanze della contabilita'  obbligatoria  tenuta  ai  sensi  degli
articoli 2214 e seguenti del codice civile. 
  2. I limiti di cui al comma 1, lettera d),  vanno  considerati  con
riferimento a ciascun rischio assicurato. 
  3. Le imprese aventi la sede  legale  in  uno  Stato  membro  della
Comunita' economica europea possono partecipare  al  contratto  anche
per il tramite di una sede secondaria costituita in uno Stato  membro
diverso da quello della sede legale. Possono  ugualmente  partecipare
al contratto sedi secondarie in altro Stato membro della Comunita' di
imprese aventi sedi legali in Italia. 
  4. Restano disciplinate dall'articolo 1911  del  codice  civile  le
operazioni di coassicurazione, in relazione ad un rischio situato nel
territorio della Repubblica,  tra  due  o  piu'  imprese  autorizzate
all'esercizio dell'industria delle assicurazioni ai sensi della legge
10 giugno 1978, n. 295. 
 
          NOTE

          Note all'art. 1:
            -  La  legge  n.  295/1978,  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1978, n. 176,
          reca:  "Nuove  norme  per  l'esercizio  delle assicurazioni
          private contro i danni".
            I  capi  I  e  II  del  titolo II della legge n. 295/1978
          recano,  rispettivamente,  norme  applicabili  alle imprese
          aventi  la  sede  legale  nel territorio della Repubblica e
          norme  applicabili  alle  imprese  aventi la sede legale in
          altro Stato membro della CEE.
            Si  trascrive il testo della lettera A), della tabella di
          cui all'allegato I della predetta legge:
            "Allegato I A) CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI PER RAMO
            1.  Infortuni  (compresi  gli  infortuni  sul lavoro e le
          malattie professionali):
              prestazioni forfettarie;
              indennita' temporanee;
              forme miste;
              persone trasportate.
            2. Malattia:
              prestazioni forfettarie;
                indennita' temporanee;
                forme miste.
            3.   Corpi   di   veicoli   terrestri   (esclusi   quelli
          ferroviari):
              ogni danno subito da:
                veicoli terrestri automotori;
                veicoli terrestri non automotori;
            4. Corpi di veicoli ferroviari:
              ogni danno subito da veicoli ferroviari.
            5. Corpi di veicoli aerei:
              ogni danno subito da veicoli aerei.
            6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali:
              ogni danno subito da:
                veicoli fluviali;
                veicoli lacustri;
                veicoli marittimi.
            7.  Merci  trasportate  (compresi  merci,  bagagli e ogni
          altro bene):
              ogni   danno  subito  dalle  merci  trasportate  o  dai
          bagagli,   indipendentemente  dalla  natura  del  mezzo  di
          trasporto.
            8. Incendio ed elementi naturali:
              ogni  danno  subito dai beni (diversi dai beni compresi
          nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da:
                incendio;
                esplosione;
                tempesta;
                elementi naturali diversi dalla tempesta;
                energia nucleare;
                cedimento del terreno.
            9. Altri danni ai beni:
              ogni  danno  subito dai beni (diversi dai beni compresi
          nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo,
          nonche'  da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso
          da quelli compresi ai n. 8.
            10. R.C. autoveicoli terrestri:
              ogni responsabilita' risultante dall'uso di autoveicoli
          terrestri (compresa la responsabilita' del vettore).
            11. R.C. aeromobili:
              ogni  responsabilita'  risultante  dall'uso  di veicoli
          aerei (compresa la responsabilita' del vettore).
            12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali:
              ogni  responsabilita'  risultante  dall'uso  di veicoli
          fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilita'
          del vettore).
            13. R.C. generale:
              ogni  responsabilita'  diversa  da quelle menzionate ai
          numeri 10, 11 e 12.
            14. Credito:
              perdite patrimoniali derivanti da insolvenze;
              credito all'esportazione;
              vendita a rate;
              credito ipotecario;
              credito agricolo.
            15. Cauzione:
              cauzione diretta;
              cauzione indiretta.
            16. Perdite pecuniarie di vario genere:
              rischi relativi all'occupazione;
              insufficienza di entrate (generale);
              intemperie;
              perdite di utili;
              persistenza di spese generali;
              spese commerciali impreviste;
              perdita di valore venale;
              perdita di fitti e di redditi;
              perdite   commerciali   indirette   diverse  da  quelle
          menzionate precedentemente;
              perdite pecuniarie non commerciali;
              altre perdite pecuniarie.
            17. Tutela giudiziaria:
              i  rischi  compresi  in  un  ramo  non  possono  essere
          classificati  in  un altro ramo, salvo nei casi contemplati
          al punto C".
            -  Si  trascrive il testo degli articoli dal 2214 al 2220
          del codice civile:
            Art.   2214   (Libri   obbligatori   e   altre  scritture
          contabili).  -  L'imprenditore  che  esercita  un'attivita'
          commerciale  deve tenere il libro giornale e il libro degli
          inventari.
            Deve  altresi'  tenere  le  altre scritture contabili che
          siano   richieste   dalla   natura   e   dalle   dimensioni
          dell'impresa  e conservare ordinatamente per ciascun affare
          gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture
          ricevute,  nonche' le copie delle lettere, dei telegrammi e
          delle fatture spedite.
            Le  disposizioni  di questo paragrafo non si applicano ai
          piccoli imprenditori.
            Art.  2215 (Libro giornale e libro degli inventari). - Il
          libro  giornale e il libro degli inventari, prima di essere
          messi  in  uso,  devono essere numerati progressivamente in
          ogni  pagina  e  bollati  in  ogni  foglio dall'Ufficio del
          registro   delle   imprese   o  da  un  notaio  secondo  le
          disposizioni delle leggi speciali.
            L'ufficio  del  registro  o  il  notaio  deve  dichiarare
          nell'ultima  pagina  dei  libri  il numero dei fogli che li
          compongono.
            Art. 2216 (Contenuto e vidimazione del libro giornale). -
          Il  libro  giornale  deve  indicare  giorno  per  giorno le
          operazioni   relative  all'esercizio  dell'impresa  e  deve
          essere annualmente vidimato dall'ufficio del registro delle
          imprese o da un notaio.
            Art.  2217  (Redazione  dell'inventario).  - L'inventario
          deve  redigersi  all'inizio  dell'esercizio  dell'impresa e
          successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e
          la  valutazione delle attivita' e delle passivita' relative
          all'impressa,  nonche'  delle  attivita' e delle passivita'
          dell'imprenditore estranee alla medesima.
            L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei
          profitti  e  delle  perdite,  il  quale deve dimostrare con
          evidenza  e  verita'  gli  utili  conseguiti  o  le perdite
          subite.  Nelle  valutazioni di bilancio l'imprenditore deve
          attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle societa'
          per azioni, in quanto applicabili.
            L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore e
          presentato  entro  tre  mesi all'Ufficio del registro delle
          imprese o a un notaio per la vidimazione.
            Art.   2218  (Bollatura  e  vidimazione  facoltative).  -
          L'imprenditore   puo'  far  bollare  e  vidimare  nei  modi
          indicati  negli articoli 2215 e 2216 gli altri libri da lui
          tenuti.
            Art.   2219   (Tenuta  della  contabilita).  -  Tutte  le
          scritture   devono   essere  tenute  secondo  le  norme  di
          un'ordinata  contabilita',  senza  spazi  in  bianco, senza
          interlinee  e senza trasporti in margine. Non vi si possono
          fare  abrasioni  e, se e' necessaria qualche cancellazione,
          questa  deve  eseguirsi  in  modo  che le parole cancellate
          siano leggibili.
            Art. 2220 (Conservazione delle scritture contabili). - Le
          scritture  devono  essere conservate per 10 anni dalla data
          dell'ultima registrazione.
            Per  lo stesso periodo devono conservarsi le fatture e le
          lettere  e  i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture,
          delle lettere e dei telegrammi spediti.
            -  L'art.  1911  del  codice civile sulla coassicurazione
          prevede:
            "Qualora  la  medesima assicurazione o l'assicurazione di
          rischi  relativi  alle  stesse  cose sia ripartita tra piu'
          assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore e'
          tenuto  al pagamento dell'indennita' assicurata soltanto in
          proporzione  della  rispettiva  quota, anche se unico e' il
          contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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