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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' convertito in legge il decreto-legge 26 settembre 1986, n.
582, concernente norme integrative della legge 11 gennaio 1986, n. 3,
per la determinazione delle caratteristiche tecniche dei caschi
protettivi in dotazione alle Forze armate, ai Corpi armati dello
Stato, alla Polizia di Stato ed ai Corpi di polizia municipale e
modifiche alla legge 11 gennaio 1986, n. 3, in materia di uso del
casco protettivo.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 28 luglio 1986, n. 412.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 novembre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
SIGNORILE, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 26 settembre 1986, n. 582, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
225 del 27 settembre 1986.
NOTE
Nota all'art. 1, comma 2:
Il decreto-legge 28 luglio 1986, n. 412, recante: "Norme
integrative della legge 11 gennaio 1986, n. 3, per la
determinazione delle caratteristiche tecniche dei caschi
protettivi in dotazione alle Forze armate, ai Corpi armati
dello Stato, alla Polizia di Stato ed ai Corpi di polizia
municipale", non e' stato convertito in legge nel termine
di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 174 del 29 luglio
1986 (di tale mancata conversione in legge e' stata data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 225 del 27 settembre 1986).