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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 361 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e' inserito il seguente comma:
"Il divieto previsto dal precedente primo comma non si applica,
altresi', a tutte le stazioni operanti nell'ambito del sistema di
comunicazioni marittime via satellite gestito dalla organizzazione
internazionale INMARSAT. L'uso di tali stazioni, tuttavia, puo'
essere limitato, sospeso o proibito in determinati porti o aree delle
acque territoriali per motivi di pubblica sicurezza o per ragioni
connesse alla operativita' delle Forze armate".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 novembre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
GAVA, Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
NOTE
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 361 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni (pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 3 maggio 1973), come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 361. (Norme e divieti relativi ad emissioni
radioelettriche in acqua territoriali). - E' vietato di
fare. uso delle stazioni radiotelegrafiche e
radiotelefoniche, operanti nelle bande del servizio mobile
marittimo, installate a bordo delle navi mercantili, da
pesca e da diporto, in sosta nelle acque dello Stato, o che
siano in partenza, salvo per avviso o richiesta di soccorso
in caso di pericolo, ovvero per motivi di urgenza nella
prima mezz'ora dopo l'arrivo, o quando le comunicazioni con
la terra siano impedite da forza maggiore o vietate per
misura sanitaria.
Tale divieto non si applica alle stazioni
radiotelefoniche operanti nella banda delle onde metriche
(VHF), qualora si colleghino con le stazioni costiere
italiane.
Il divieto previsto dal precedente primo comma non si
applica, altresi', a tutte le stazioni operanti nell'ambito
del sistema di comunicazioni marittime via satellite
gestito dalla organizzazione internazionale INMARSAT. L'uso
di tali stazioni, tuttavia, puo' essere limitato, sospeso o
proibito in determinati porti o aree delle acque
territoriali per motivi di pubblica sicurezza o per ragioni
connesse alla operativita' delle Forze armate.
L'autorita' marittima portuale ha facolta' di procedere
alla chiusura a chiave ed al suggellamento delle porte di
accesso agli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici od
alla inutilizzazione temporanea di detti impianti.
Le chiavi devono essere consegnate al comandante della
nave che rimane, a tutti gli effetti di legge, custode
della integrita' dei sigilli.
Il disuggellamento o la riapertura delle porte o il
ripristino della funzionalita' degli impianti sono eseguiti
dal comandante della nave dopo l'uscita di questa dalle
acque territoriali, salva la facolta' di procedervi in ogni
momento nei casi di pericolo o richiesta di soccorso e
sempreche' manchi la possibilita' di comunicare comunque
con la terraferma.
Il comandante della nave deve anche provvedere alla
riapertura delle porte ed al ripristino della funzionalita'
degli impianti nei casi di visite di ispezione o di
collaudo da parte dei funzionari dei Ministeri delle poste
e delle telecomunicazioni, della marina mercantile e della
difesa-marina, all'uopo incaricati.
I trasgressori del presente articolo sono puniti con
l'ammenda da L. 20.000 a L. 80.000 e con l'arresto fino ad
un anno, separatamente o cumulativamente".
Per effetto dell'art. 113, quarto comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale,
la misura minima e massima della sanzione indicata
nell'ultimo comma dell'articolo soprariportato e'
raddoppiata.