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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Ai fini dell'adeguamento e della ristrutturazione degli impianti
per i servizi confinari, compresi quelli doganali, connessi con la
prosecuzione dell'autostrada Udine-Carnia-Tarvisio, di cui al terzo
comma dell'articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e'
autorizzata la spesa di lire 65 miliardi, in ragione di lire 30
miliardi per l'anno 1986, lire 20 miliardi per l'anno 1987 e lire 15
miliardi per l'anno 1988.
2. Agli interventi di cui al precedente comma 1 provvede l'Azienda
nazionale autonoma delle strade (ANAS), o direttamente o attraverso
la regione Friuli-Venezia Giulia ovvero attraverso la societa'
concessionaria autostradale, garantendo comunque la continuita' delle
opere gia' avviate.
3. Alla copertura dell'onere previsto dalla presente legge si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1986, alla
voce "Completamento aree doganali valico autostradale di Tarvisio".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 novembre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
NOTE
Nota all'art. 1, comma 1:
La legge n. 546/1977 concerne la ricostruzione delle zone
della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto
colpite dal terremoto nel 1976. L'art. 9, al terzo comma,
ha autorizzato la prosecuzione dei lavori di costruzione
dell'autostrada Udine-Carnia-Tarvisio che era stata sospesa
ai sensi dell'art. 18-bis del D.L. 13 agosto 1975, n. 376,
concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia
riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere
pubbliche, aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione
16 ottobre 1975, n. 492.