Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per l'anno 1986 il termine entro il quale deve essere effettuato
il versamento della prima, seconda e terza rata dei contributi di cui
all'articolo 13, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, e'
fissato al 30 novembre 1986.
2. Per l'anno 1986 il termine entro il quale deve essere effettuato
il versamento della prima e della seconda rata del contributo
aggiuntivo aziendale dovuto dai coltivatori diretti, mezzadri e
coloni di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge 28
febbraio 1986, n. 41, e' fissato al 30 novembre 1986.
3. I versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti a tutto il 10 novembre 1986 ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 2, commi 3.1 e 6, del decreto-legge 12 agosto 1983, n.
371, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n.
546, ed all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre
1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio
1986, n. 11, sono considerati effettuati nei termini purche' eseguiti
entro il 30 novembre 1986.
4. I versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti per gli operai agricoli a tempo indeterminato impiegati nel
terzo e nel quarto trimestre 1985, eseguiti entro le date,
rispettivamente, del 5 febbraio e del 5 maggio 1986, sono considerati
effettuati nei termini.
5. A decorrere dall'anno 1987 il contributo aziendale aggiuntivo
per invalidita', vecchiaia e superstiti di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, nonche' il
contributo dovuto dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale, per la parte eccedente
le misure minime di cui all'articolo 31, comma 10, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, sono versati in unica rata scadente il 30
novembre dell'anno solare di competenza, a mezzo di bollettini di
conto corrente postale inviati a ciascun contribuente dal Servizio
contributi agricoli unificati.
6. Le misure minime di contribuzione di cui al precedente comma
sono versate secondo le modalita' ed i termini previsti dall'articolo
13 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 novembre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
DE MICHELIS, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
NOTE
Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell'intero art. 13 della legge n. 155/1981
(Adeguamento delle strutture e delle procedure per la
liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di
disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e
pensionistica), come modificato dall'art. 13 del D.L. 29
luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 settembre 1981, n. 537, e' il seguente:
"Art. 13 (Modalita' di riscossione dei contributi nel
settore agricolo).
- A decorrere dal 1 gennaio 1981 i contributi agricoli
unificati di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938,
n. 2138, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai coltivatori diretti e dai coloni e mezzadri e
rispettivi concedenti sono versati in quattro rate di
eguale importo, con scadenza del giorno 10 dei mesi di
luglio, settembre e novembre dell'anno di competenza e di
gennaio dell'anno successivo, a mezzo di appositi
bollettini di conto corrente postale predisposti dal
Servizio per i contributi agricoli unificati.
In fase di prima applicazione della presente legge il
termine entro il quale devono essere effettuati il primo e
il secondo versamento trimestrale e' fissato al 10
settembre 1981.
Le ditte che non effettuano i versamenti alle scadenze di
cui ai commi precedenti sono tenute al pagamento degli
interessi calcolati per il periodo intercorrente tra la
data della scadenza e la data dell'avvenuto pagamento. Il
versamento deve essere effettuato a mezzo di bollettini di
conto corrente postale predisposti dal Servizio per i
contributi agricoli unificati.
Sono abrogate tutte le disposizioni relative alla
riscossione a mezzo di ruoli esattoriali incompatibili con
il presente articolo.
Il tasso di interesse per ritardato pagamento e'
determinato nella stessa misura prevista dall'art. 23 della
legge 21 dicembre 1978, n. 843, e successive integrazioni e
modificazioni".
Nota all'art. 1, comma 2:
Il testo dell'art. 22, comma 1, lettera e), della legge
n. 41/1986 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
1986), e' il seguente:
"1. A decorrere dal 1 gennaio 1986:
(Omissis);
e) il contributo aggiuntivo aziendale dovuto dai
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, resta stabilito
nelle misure previste dall'articolo 3 del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella
legge 26 febbraio 1982, n. 54; il contributo aggiuntivo
aziendale non puo' comunque essere inferiore a L. 50.000
ne' superiore a L. 822.000 per le aziende non montane ed e'
ridotto alla meta' per le aziende agricole situate nei
territori montani di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle zone
agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15
della legge 27 dicembre 1977, n. 984".
Note all'art. 1, comma 3:
- Il testo dell'art. 2, commi 3.1 e 6, del D.L. n.
371/1983 (Misure urgenti per fronteggiare problemi delle
calamita', dell'agricoltura e dell'industria), e' il
seguente:
"3.1) Per le aziende di cui al comma 1, che abbiano
fruito del disposto di cui all'art. 2 del D.L. 16 luglio
1982, n. 449, convertito, con modificazioni, nella legge 9
settembre 1982, n. 656, il recupero dei contributi sospesi
verra' effettuato, senza aggravio di interessi, nell'arco
del quinquennio successivo al mese di luglio 1985".
"6. E' sospeso il versamento dei contributi dovuti dai
datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti,
mezzadri e coloni e rispettivi concedenti con aziende
danneggiate dagli eventi di cui al precedente primo comma,
in scadenza a partire dalla rata di luglio 1983 e fino
quella del mese di luglio 1985. Al recupero dei contributi
sospesi si provvede senza aggravio di interessi nel biennio
successivo alla scadenza dell'ultima rata sospesa con le
modalita' e i termini che saranno fissati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale".
- Il testo dell'art. 1-bis, comma 3, del D.L. n. 688/1985
(Misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di
servizi delle ragionerie provinciali dello Stato), e' il
seguente:
"3. Al recupero dei contributi sospesi si provvede senza
aggravio di interessi nel quinquennio successivo a partire
dal 1 luglio 1986 con le modalita' e i termini che saranno
fissati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale".
Note all'art. 1, comma 5:
- Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 791/1981 (Disposizioni
in materia previdenziale), e' il seguente:
"Art. 3.- 1 contributi base e di adeguamento giornaliero
relativi ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono
confermati nella misura stabilita per l'anno 1981 e sono
soggetti alla variazione annuale di cui all'art. 22 della
legge 3 giugno 1975, n. 160.
Per l'anno 1982, e' dovuto dai titolari di aziende
diretto-coltivatrici, coloniche e mezzadrili, e dai
rispettivi concedenti alla gestione speciale
dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti un contributo aggiuntivo aziendale pari al 30
per cento del reddito agrario relativo all'anno precedente,
aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti,
ai sensi dell'art. 87 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con decreto del
Ministro delle finanze su conforme parere della commissione
censuaria centrale. Tale contributo aggiuntivo aziendale
non puo' essere comunque inferiore a L. 20.000 e superiore
a L. 500.000.
Il contributo previsto dal comma precedente e' stabilito
nella misura del 15 per cento per le aziende agricole
situate nei territori montani di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
nonche' nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai
sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.
984. Le misure minime e massime del contributo previste dal
comma precedente sono ridotte della meta'.
I titolari delle aziende diretto-coltivatrici sono
tenuti, a richiesta dello SCAU e dell'INPS, a presentare
una certificazione catastale comprovante il reddito
agricolo di cui al secondo comma.
Il contributo aggiuntivo aziendale di cui al secondo e al
terzo comma e' versato con le modalita' e nei termini di
cui all'art. 12, quarto comma, del decreto-legge 29 luglio
1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 16
settembre 1981, n. 537".
- Il testo dell'art. 31, comma 10, della legge n.
41/1986, e' il seguente:
"10. Il contributo dovuto dai soggetti di cui ai
precedenti commi 8 e 9, con esclusione dei soggetti
titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato, non
puo' comunque essere inferiore rispettivamente alla somma
annua di L. 648.000 e di L. 324.000, frazionabile per i
mesi di effettiva attivita' svolta nell'anno. Per le
aziende diretto-coltivatrici, coloniche e mezzadrili
ubicate nei territori montani di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
nonche' nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai
sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.
984, la misura predetta e' ridotta del 50 per cento".
Nota all'art. 1, comma 6:
Per il testo dell'art. 13 della legge n. 155/1981 si veda
la precedente nota al comma 1.