Legge Ordinaria n. 79 del 24/03/1986 (Pubblicata nella G. U del 29 marzo 1986 n. 74)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 18, concernente nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti d'assise e delle corti d'assise di appello.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   decreto-legge  6  febbraio  1986,  n.  18,  concernente  nuove
disposizioni  in  materia  di  formazione  dei  collegi  delle  corti
d'assise  e  delle  corti d'assise di appello, e' convertito in legge
con le seguenti modificazioni:

    All'articolo 1, il capoverso e' sostituito dal seguente:

  "Per  i  dibattimenti  che  si  prevedono di durata particolarmente
lunga,  il  presidente  della corte d'appello ha facolta' di disporre
che   prestino   servizio   due  magistrati,  i  quali  assistono  al
dibattimento  in  qualita'  di  aggiunti.  Per  le  corti di assise i
magistrati  aggiunti  sono prescelti tra quelli in servizio presso la
corte  d'appello o presso i tribunali del circolo in possesso, almeno
uno, della qualifica di magistrato di appello e l'altro con qualifica
non  inferiore  a  magistrato di tribunale; per le corti di assise di
appello  i  magistrati aggiunti sono prescelti fra i magistrati della
corte   d'appello   in  possesso,  almeno  uno,  della  qualifica  di
magistrato  di Cassazione. Qualora nel corso del dibattimento uno dei
magistrati   componenti   il   collegio  non  possa  partecipare  per
impedimento,  il  collegio  stesso, integrato dal magistrato aggiunto
piu' anziano e presieduto, in caso di impedimento del presidente, dal
componente  piu' anziano, dispone la sospensione del dibattimento. Se
la  sospensione  si  protrae  oltre  il  decimo giorno, il magistrato
impedito  e'  definitivamente  sostituito  dal  magistrato  aggiunto.
Egualmente   si   provvede   se  l'impedimento  riguarda  entrambi  i
componenti  del  collegio.  La  sostituzione  non  e  ammessa dopo la
chiusura del dibattimento".
 
          AVVERTENZA:

            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 9 aprile 1986.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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