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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, recante nuove norme in
materia di controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei
termini, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
L'articolo 3 e' sostituito con il seguente:
"I commi nono, decimo e undicesimo dell'articolo 272 del codice
di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
" Quando sussista taluna delle esigenze cautelari indicate nel
secondo comma dell'articolo 254, con l'ordinanza di scarcerazione
puo' essere imposto all'imputato uno o piu' tra gli obblighi indicati
nell'articolo 282.
Nello stesso modo si provvede quando dopo la scarcerazione emerge
o sopravviene taluna delle suddette esigenze.
Se l'imputato viola gli obblighi impostigli, e la violazione e'
inconciliabile con le finalita' per le quali essi sono stati imposti,
ovvero se risulta che si e' dato o e' per darsi alla fuga, il giudice
emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i
termini di durata della custodia cautelare. Nei confronti
dell'imputato che si sia dato alla fuga si applicano altresi' le
disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 292.
Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione e
ad imporre, modificare o revocare gli obblighi di cui al primo comma.
le disposizioni dell'articolo 279, in quanto applicabili"".
L'articolo 4 e' sostituito con il seguente:
"L'articolo 282 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"Art. 282. (Sottoposizione a prescrizioni). - Con l'ordinanza che
concede la liberta' provvisoria o con un'altra successiva il giudice
puo' sottoporre l'imputato a cauzione o malleveria.
Il giudice puo' imporre, anche in aggiunta alla prescrizione
prevista dal comma precedente, l'obbligo di presentarsi
periodicamente all'autorita' di polizia giudiziaria indicata
nell'ordinanza, in giorni ed ore prestabiliti, avuto riguardo alle
occupazioni dell'imputato stesso e alla distanza della sua dimora dal
luogo della presentazione;
puo', inoltre, vietare all'imputato di dimorare in un dato luogo
ovvero puo' imporgli l'obbligo di dimorare nel comune di residenza o
in altro comune, o in una frazione di essi.
Quando impone l'obbligo di dimora il giudice indica l'autorita' di
polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e
dichiarare il luogo dove fissera' la propria abitazione, nonche', se
prescritto dal giudice, gli orari e i luoghi in cui sara'
quotidianamente reperibile per i necessari controlli. Le eventuali
variazioni dei luoghi o degli orari predetti devono essere
dall'imputato preventivamente comunicate alla stessa autorita'.
Del provvedimento che impone uno o piu' degli obblighi previsti dal
secondo e dal terzo comma e' data immediata comunicazione
all'autorita' di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa
rapporto al giudice di ogni infrazione.
L'ordinanza che impone, modifica o revoca taluna delle prescrizioni
previste dal presente articolo, anche se successiva a quella che
concede la liberta' provvisoria, puo' essere impugnata a norma
dell'articolo 281"".
All'articolo 5, al capoverso, le parole: "puo' concedere ugualmente
la liberta' provvisoria imponendo uno o piu' degli obblighi previsti
dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 282" sono sostituite con
le seguenti: "impone uno o piu' degli obblighi previsti dal secondo e
dal terzo comma dell'articolo 282".
All'articolo 6, il secondo capoverso e' sostituito con il seguente:
"Per comprovati motivi di salute, di famiglia o di lavoro, il
giudice puo' altresi' consentire deroghe temporanee alle
prescrizioni, impartendo le necessarie disposizioni per assicurare un
efficace controllo".
L'articolo 8 e' sostituito con il seguente:
"Nell'articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il secondo
comma, e' inserito il seguente:
"Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono
procedere al fermo dell'imputato che, violando gli obblighi imposti,
si e' dato alla fuga. Del fermo e' data notizia, senza ritardo e
comunque non oltre le quarantotto ore, al procuratore della
Repubblica del luogo dove e' stato eseguito, il quale, se lo
convalida, emette ordine di arresto e trasmette immediatamente gli
atti all'autorita' giudiziaria che ha disposto gli obblighi per i
provvedimenti di sua competenza"".
AVVERTENZA
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 5 febbraio 1986.