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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le indennita' di trasferta, al netto delle relative spese di
vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennita'
chilometriche, e i rimborsi forfettari di spese, corrisposti ai
soggetti che svolgono attivita' sportiva dilettantistica in
manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del
Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive
nazionali, dei rispettivi organismi internazionali, nonche' degli
enti ed associazioni di cui all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, concorrono a
formare il reddito complessivo del percipiente per la parte che
eccede i limiti previsti dal primo periodo del terzo comma
dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597. Le stesse disposizioni si applicano ai
soggetti che effettuano prestazioni a titolo gratuito preposti,
secondo il vigente ordinamento sportivo, a realizzare lo svolgimento
delle manifestazioni sportive e ad assicurarne la regolarita'.
2. Alle indennita' ed ai rimborsi che non concorrono a formare il
reddito complessivo del percipiente, a norma del comma precedente,
nonche' ai compensi di cui all'articolo 25, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si
applicano le disposizioni dell'articolo 7, quarto comma, e
dell'articolo 21, secondo comma, dello stesso decreto, sempreche' le
somme corrisposte, al netto delle spese di vitto, alloggio e di
viaggio documentate o delle indennita' chilometriche, non superino i
limiti previsti dal primo periodo del terzo comma dell'articolo 48
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597.
Tuttavia i soggetti erogatori sono tenuti ad annotare mensilmente
in apposito registro e generalita' e l'indirizzo di ciascun
percipiente nonche' l'entita' e la causale delle somme erogate.
3. Salvi i casi in cui sia applicabile l'articolo 47, comma primo,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597, i premi che non superino l'importo di L. 100.000,
corrisposti, anche in natura, ai partecipanti a qualsiasi titolo a
manifestazioni sportive dilettantistiche in relazione alla
classificazione ottenuta dai singoli atleti o dalle rispettive
squadre, non concorrono a formare il reddito complessivo del
percipiente; se di importo superiore resta ferma l'applicazione
sull'intero ammontare della ritenuta di cui all'articolo 30, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dal 1
gennaio 1986. Non si fa luogo a recuperi ne' a rimborsi di imposte
nei confronti dei soggetti di cui al primo comma che anteriormente a
tale data hanno rispettivamente corrisposto o percepito le indennita'
ed i rimborsi di cui alla presente legge.
Note all'art. 1, comma 1:
- Il testo vigente dell'art. 31 del D.P.R. n. 530/1974
(Norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426,
sull'istituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico
nazionale italiano) e' il seguente:
"Art. 31. (Riconoscimento delle societa' sportive). -
Le societa', le associazioni e gli enti sportivi non hanno
scopo di lucro e sono riconosciuti, ai fini sportivi, dal
Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale
italiano o, per delega, dalla giunta esecutiva.
Il riconoscimento delle societa' polisportive e' fatto
per le singole specialita' dello sport praticato.
Le organizzazioni polisportive d'importanza nazionale che
svolgano esclusivamente attivita' di diffusione e
promozione possono essere riconosciute enti di propaganda
sportiva".
- Il testo vigente dell'art. 48, terzo comma, primo
periodo, del D.P.R. n. 597/1973 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), come
modificato prima dall'art. 10; lettera f) della legge 2
dicembre 1975, n. 576, quindi dall'art. 18 della legge 26
luglio 1978, n. 417, e poi dall'art. 2 del decreto-legge 10
dicembre 1983, n. 653, convertito nella legge 28 gennaio
1984, n. 6, e' il seguente:
"Le indennita' di trasferta concorrono a formare il
reddito per la parte eccedente il limite di lire 60 mila al
giorno, elevato a lire 100 mila per le trasferte
all'estero".
Note all'art. 1, comma 2:
- Il testo vigente dell'art. 25, terzo comma, del D.P.R.
n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi), come modificato prima dall'art.
12 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e poi sostituito
dall'art. 43 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, e' il
seguente:
"Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano
ai compensi di importo inferiore a L. 50.000 corrisposti
dai soggetti indicati nella lettera c) dell'art. 2 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro
autonomo non esercitato abitualmente e sempreche' non
costituiscano acconto di maggiori compensi".
- Il testo vigente dell'art. 7, quarto comma, e dell'art.
21, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973 come modificati
dall'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito,
con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e'
il seguente:
"Art. 7, quarto comma. - Per i pagamenti di cui al
primo e al secondo comma dell'art. 24 e agli articoli 25,
25-bis e 28 nonche' per quelli soggetti a ritenuta
d'acconto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 26, devono
essere indicati le generalita', il comune di iscrizione
anagrafica e l'indirizzo dei percipienti, l'ammontare delle
somme corrisposte a ciascuno di essi, al lordo e al netto
della ritenuta, l'importo di questa e la causale del
pagamento. Devono essere indicate distintamente le somme
corrisposte a un medesimo soggetto per causali diverse e le
relative ritenute nonche' le somme non assoggettate a
ritenuta".
"Art. 21, secondo comma. - I compensi e le altre somme
soggetti a ritenuta di acconto a norma degli articoli 25 e
25-bis e del quinto comma dell'art. 26 devono essere
registrati in ordine cronologico e distintamente per
causale in appositi conti individuali intestati a ciascun
percipiente, con l'indicazione della causale e
dell'ammontare al lordo e al netto delle ritenute operate.
Per le provvigioni di cui all'art. 25-bis la registrazione
puo' avvenire cumulativamente con riferimento a ciascun
mese. I pagamenti d'importo non superiore a lire
cinquantamila possono essere registrati globalmente entro
il termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione. Negli stessi conti, entro il termine
stabilito per la presentazione della dichiarazione di cui
all'art. 1, devono essere indicati, distintamente per
percipiente e per causale, i compensi deducibili non ancora
corrisposti nel periodo d'imposta precedente nonche' le
somme pagate non soggette a ritenuta".
- Per il testo dell'art. 48, terzo comma, del D.P.R. n.
597/1973 v. note all'art. 1, comma 1.
Note all'art. 1, comma 3:
- Il testo vigente dell'art. 47, primo comma, lettera b),
del D.P.R. n. 597/1973 (per l'argomento del decreto v.
nelle note all'art. 1, comma 1) e' il seguente:
"Art. 47. (Redditi assimilati al reddito di lavoro
dipendente).
Sono assimilati al reddito di lavoro dipendente:
a) (omissis);
b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di
terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi
svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione di
quelli che per clausola contrattuale devono essere
riversati al datore di lavoro, nonche' di quelli che per
legge debbono essere riversati allo Stato;".
- Il testo vigente dell'art. 30, secondo comma, del
D.P.R. n. 600/1973 (per l'argomento del decreto v. nelle
note all'art. 1, comma 2), come modificato dall'art. 3 del
D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60, e' il seguente:
"L'aliquota della ritenuta e' stabilita nel dieci per
cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi
di beneficenza autorizzati a favore di enti o comitati di
beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giuochi
svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi,
competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro
genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove
basate sull'abilita' o sull'alea o su entrambe, nel
venticinque per cento in ogni altro caso".