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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' autorizzata la complessiva spesa di lire 700 miliardi per il
periodo 1986-1991 affinche', a cura del Ministero dei lavori
pubblici, si provveda a realizzare, al fine di soddisfare le esigenze
logistico-operative del Corpo della guardia di finanza, un programma
straordinario di interventi, con particolare riferimento alle aree
metropolitane e alle zone di confine, per la costruzione di
fabbricati e relative pertinenze, compresi gli annessi alloggi di
servizio destinati alla carica, da destinare a comandi e reparti,
nonche' per la ristrutturazione, l'ampliamento e il completamento di
fabbricati e relative pertinenze gia' esistenti.
2. Su indicazione del Comando generale del Corpo della guardia di
finanza, nei primi tre anni di applicazione della presente legge il
Ministro dei lavori pubblici e' autorizzato a destinare
all'acquisizione di edifici, anche in corso di realizzazione alla
data di entrata in vigore della presente legge, fino al 50 per cento
degli stanziamenti per i relativi esercizi.