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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti -
Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione, approvati con la legge 18 ottobre 1978, n. 625, sono
sostituiti da quelli stabiliti nella tabella 1 allegata alla presente
legge.
2. Per la copertura dei posti portati in aumento dalla presente
legge, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione provvede come segue:
a) per i posti di primo dirigente da destinare prevalentemente
agli uffici periferici di maggiore rilievo della motorizzazione
civile, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 6 della
legge 10 luglio 1984, n. 301;
b) per i posti della ex carriera direttiva tecnica (VII qualifica
funzionale), della ex carriera direttiva amministrativa (VII
qualifica funzionale), della ex carriera di concetto (VI qualifica
funzionale), della ex carriera esecutiva (IV qualifica funzionale),
della ex carriera ausiliaria e del ruolo degli operai (II qualifica
funzionale), per un'aliquota del 50 per cento con le procedure e le
modalita' di cui ai successivi articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e per la
rimanente aliquota del 50 per cento secondo le norme vigenti in
materia di pubblici concorsi ordinari, salvo quanto previsto dai
successivi articoli 9, 10 e 11.
3. Sono soppressi il consiglio di amministrazione, la Commissione
di disciplina ed i ruoli del personale di cui all'articolo 8 della
legge 18 marzo 1968, n. 413; il personale di detti ruoli transita nei
ruoli organici della Direzione generale della motorizzazione civile e
dei trasporti in concessione, conservando l'anzianita' di carriera e
la qualifica possedute e va ad occupare la riserva di posti di cui al
terzo comma dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 1978, n. 625. E'
abrogato il quarto comma dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 1978,
n. 625.
4. Il personale assunto per la copertura dei posti previsti dalla
presente legge dovra' permanere nella sede di servizio di prima
assegnazione per almeno cinque anni decorrenti dalla data di
presentazione in servizio.
NOTE
Nota all'art 1, comma 1;
La legge n. 625/1978, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
le n. 295 del 20 ottobre 1978 reca:
"Provvedimenti urgenti per il funzionamento dei servizi
della Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione, adeguamento delle tariffe per le
operazioni in materia di motorizzazione e modifiche alla
legge 6 giugno 1974, n. 298".
Nota all'art 1, comma 2, lettera a):
Il testo dell'art. 6 della legge n. 301/1984 (Norme di
accesso alla dirigenza statale) e il seguente:
"Art. 6. - A partire dal 1 gennaio 1984 e fino
all'entrata in vigore della legge di riforma organica della
dirigenza, tutti i posti che si siano resi liberi o che si
prevede si renderanno comunque liberi al 31 dicembre di
ciascun anno saranno destinati per il 40 per cento al
concorso speciale per esami e per i 40 per cento al
corso-concorso di formazione dirigenziale.
Il restante 20 per cento dei posti disponibili verra'
coperto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami
secondo le modalita' di cui al successivo art. 8.
I vincitori del concorso speciale per esami e dei
concorsi pubblici per titoli ed esami saranno tenuti a
frequentare il periodo di applicazione presso grandi
imprese pubbliche o private con le stesse modalita' e la
stessa valutazione conclusiva di cui all'art. 3.
La nomina a dirigente decorre al 1 gennaio dell'anno
successivo. Si applicano le norme previste nel comma terzo
del precedente art. 1".
Note all'art. 1, comma 3:
- Il testo dell'art. 8 della legge n. 413/1968
(Soppressione dell'Ente autotrasporti merci) e' il
seguente:
"Art. 8. - Presso il Ministero dei trasporti e
dell'aviazione civile, sono istituiti i ruoli ad
esaurimento del personale della carriera direttiva, di
concetto, esecutiva ed ausiliaria, di cui alle tabelle I,
II, III e IV annesse alla presente legge.
Il consiglio d'amministrazione, chiamato a pronunciarsi
sui provvedimenti concernenti il personale dei ruoli ad
esaurimento di cui alle annesse tabelle I, II e III, e'
presieduto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione
civile o, per delega, da un Sottosegretario di Stato, ed e'
composto dai direttori generali e dai capi del personale
delle direzioni generali del Ministero dei trasporti e
dell'aviazione civile - ivi compresa quella delle ferrovie
dello Stato - nonche' da due rappresentanti del personale,
appartenenti ai ruoli anzidetti, designati dalle
organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente
rappresentative. Le funzioni di segretario sono
disimpegnate da un impiegato del Ministero dei trasporti e
dell'aviazione civile, con qualifica di ispettore generale
o equiparata, al quale, con decreto del Ministro, sono
altresi' attribuite le funzioni di capo del personale per i
ruoli ad esaurimento istituiti dal comma precedente.
Il consiglio d'amministrazione, chiamato a pronunciarsi
sui provvedimenti concernenti il personale dei ruoli ad
esaurimento, di cui alla annessa tabella IV, e' composto in
conformita' dell'ultimo comma dell'art. 146 del testo unico
10 gennaio 1957 n. 3.
La commissione di disciplina, per il personale dei ruoli
ad esaurimento istituiti dal primo comma del presente
articolo, e' presieduta da un direttore centrale del
Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed e'
composta da due impiegati dello stesso Ministero, con
qualifica di ispettore generale o equiparata, ferme
restando le altre disposizioni dell'art. 148 del testo
unico 10 gennaio 1957, n. 3".
- Il testo dell'art. 1, terzo comma della legge n.
625/1978 e' il seguente:
"Nei ruoli del personale della carriera direttiva
amministrativa, della carriera di concetto, della carriera
esecutiva nonche' in quella del personale ausiliario, deve
essere lasciato scoperto un numero complessivo di posti
pari a quello degli impiegati di corrispondente carriera
appartenenti ai ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge
18 marzo 1968, n. 413, e destinati a prestare servizio
presso la Direzione generale della motorizzazione civile e
dei trasporti in concessione.
A tali effetti il ruolo ad esaurimento degli agenti
tecnici e' considerato corrispondente a quello del
personale ausiliario".