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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'altezza delle persone non costituisce motivo alcuno di
discriminazione per la partecipazione ai concorsi pubblici indetti
dalle pubbliche amministrazioni, comprese quelle ad ordinamento
autonomo, e dagli enti pubblici, salvo i casi previsti dall'articolo
2.