Legge Ordinaria n. 877 del 13/12/1986 (Pubblicata nella G. U del 20 dicembre 1986 n. 295)
Interventi urgenti per gli autoservizi pubblici di linea di competenza statale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Ai  soggetti  che  esercitano autoservizi di linea nazionali di
competenza  statale  ed  autoservizi  internazionali aventi carattere
frontaliero,  concessi  ai  sensi  della  legge 28 settembre 1939, n.
1822,   e  successive  modificazioni,  o  autorizzati  ai  sensi  del
regolamento CEE n. 517/72 del 28 febbraio 1972 e della legge 8 aprile
1977,  n. 144, nonche' in base ad accordi bilaterali, il Ministro dei
trasporti   concede  un  contributo  complessivo  in  relazione  alle
percorrenze   chilometriche  effettuate  negli  anni  di  riferimento
indicati nell'articolo 2.
  2.  Per  gli  autoservizi  ordinari  gia'  di  competenza  statale,
trasferiti alle regioni a statuto ordinario o speciale, il contributo
e'  concesso  per  il  periodo dal 1 aprile 1972 fino alle rispettive
date di decorrenza della competenza regionale.
  3.  Dal  contributo  sono  esclusi  gli autoservizi di gran turismo
concessi  ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 settembre 1939, n.
1822, e successive modificazioni.
  4.  Entro  centoventi  giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dei trasporti, sentito il parere della Commissione
di cui all'articolo 4, provvede con propri decreti all'individuazione
degli  autoservizi  internazionali  a  carattere  frontaliero  aventi
titolo  al  contributo  finanziario  limitatamente  al periodo per il
quale e' stato esercitato il servizio frontaliero.
 
          NOTE

          Note all'art. 1, comma 1:
            -  La  legge  n.  1822/1939  concerne  "Disciplina  degli
          autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e
          pacchi  agricoli  in  regime  di  concessione all'industria
          privata".
            -  Il regolamento CEE n. 517/72, relativo alla fissazione
          di  norme  comuni  per  i  servizi  regolari  specializzati
          effettuati  con  autobus  tra  gli  Stati  membri, e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiate delle Comunita' europee
          n. L. 67 del 20 marzo 1972.
            -   La  legge  n.  144/1977  concerne  "Applicazione  dei
          regolamenti  della  Comunita' economica europea relativi al
          trasporto di viaggiatori su strada tra gli Stati membri".

          Nota all'art. 1, comma 3:
            Il  testo  dell'art.  12  della  legge n. 1822/1939 e' il
          seguente:
            "Art.  12.  -  I  servizi automobilistici di gran turismo
          hanno   lo   scopo   di   valorizzare   le  caratteristiche
          artistiche,   panoramiche,  storiche  o  altre  particolari
          attrattive  dei  luoghi  da essi collegati. Salvo quanto e'
          stabilito  negli  articoli  5  e  6  per i concessionari di
          ferrovie,  tramvie, linee di navigazione interna o di altri
          servizi  pubblici di trasporto ad impianti fissi, ha titolo
          di  preferenza,  per  la concessione di un servizio di gran
          turismo,  chi  lo  abbia regolarmente esercitato negli anni
          precedenti  e in mancanza chi, esercitando servizi pubblici
          automobilistici in zona finitima lo inquadri con questi per
          un  migliore  raggiungimento  delle  finalita' indicate nel
          primo comma".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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