Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Compiti del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici
1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, istituito
dall'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, presso la
Segreteria generale della programmazione economica, e' disciplinato
dalle norme della presente legge.
2. Il Nucleo di valutazione provvede, sulla base degli indirizzi e
dei criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), alla istruttoria tecnico-economica,
con specifico riguardo alla Valutazione dei costi e dei benefici, dei
piani e progetti di investimenti dello Stato e degli altri enti
pubblici e loro aziende da sottoporre al Consiglio dei Ministri, al
CIPE o ai Comitati istituiti nel suo ambito, individuando il grado di
rispondenza dei singoli progetti ai predetti indirizzi e criteri e,
nel caso di finanziamenti relativi a progetti immediatamente
eseguibili, determinando altresi' le relative graduatorie. Il Nucleo
provvede altresi' alla diffusione delle tecniche e delle procedure di
valutazione, particolarmente in termini di analisi costi-benefici, di
piani e progetti di investimenti nell'ambito dell'amministrazione
centrale, delle amministrazioni regionali e delle province autonome.
3. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica affida
al Nucleo di valutazione, a richiesta dei Ministri competenti e
compatibilmente con l'assolvimento dei compiti di cui al comma 2,
l'istruttoria e la valutazione tecnico-economica dei piani e progetti
di investimenti pubblici di competenza delle singole amministrazioni.
NOTE
Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell'art. 4 della legge n. 181/1982 (Legge
finanziaria 1982) e' il seguente:
"Art. 4. - In via transitoria, e Fino a quando non sara'
stato riordinato il Ministero del bilancio e della
programmazione economica, e' istituito presso la segreteria
generale della programmazione economica, alle dirette
dipendenze del segretario generale, il Nucleo di
valutazione degli investimenti pubblici. Il Nucleo ha
compiti di istruttoria tecnica dei piani di investimenti
pubblici, con specifico riguardo alla valutazione dei costi
e dei benefici ed in via preliminare all'esame da parte del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
e del Consiglio dei Ministri.
Il Nucleo di valutazione e' composto da non piu' di
quindici membri, nominati a tempo determinato con decreto
del Ministro del bilancio e della programmazione economica,
che abbiano particolare competenza in: materia di
formulazione ed analisi dei piani, programmi e relativi
finanziamenti, scelti tra:
a) il personale appartenente ai ruoli dei professori
universitari ordinari o associati, e dei ricercatori
universitari;
b) il personale appartenente ai ruoli di altre
amministrazioni dello Stato, civili e militari, anche ad
ordinamento autonomo e di enti pubblici anche economici;
c) persone non appartenenti alle categorie di cui ai
punti a) e b), aventi specifiche esperienze professionali.
I membri del Nucleo di valutazione sono tenuti al
rispetto del segreto d'ufficio.
Ai membri di cui alla lettera a) del secondo comma si
applicano le disposizioni dell'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Ai membri di cui alla lettera b) del secondo comma si
applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del
decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito in legge
dalla legge 4 agosto 1973, n. 497.
Con decreto del Ministro del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro del
tesoro, viene determinata la remunerazione dei membri del
Nucleo di valutazione, in armonia con i criteri correnti
per la determinazione dei compensi per attivita' di pari
qualificazione professionale.
Al Nucleo sono addetti non piu' di sette impiegati,
designati con decreto del Ministro del bilancio, anche
mediante distacco da altre amministrazioni dello Stato.
Con decreto del Ministro del bilancio e della
programmazione economica vengono definite le procedure ed
impartite le direttive per il funzionamento del Nucleo.
Il Ministro del bilancio e della programmazione
economica riferisce al Parlamento sull'attivita' svolta dal
Nucleo fornendo le informazioni, le notizie ed i documenti
che le competenti Commissioni permanenti ritengono utili
per l'esercizio dei loro compiti istituzionali.
All'onere derivante per il compenso ai componenti del
Nucleo, nonche' per la fornitura di attrezzature e servizi
tecnici necessari al suo funzionamento, valutato
complessivamente in lire 1.300 milioni per l'anno
finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente
riduzione, quanto a lire 800 milioni, del capitolo 6856 e,
quanto a lire 500 milioni, del capitolo 9001 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per il
medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente
utilizzando le voci: "Delega legislativa al Governo della
Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del
bilancio e della programmazione economica e degli istituti
ad esso connessi".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".