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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Ambito di applicazione della legge e competenze)
1. La ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse
geotermiche, effettuate nel territorio dello Stato, nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale italiana, quale
definita dalla legge 21 luglio 1967, n. 613, sono considerate di
pubblico interesse e di pubblica utilita'.
2. Le funzioni amministrative riguardanti le attivita' di cui al
precedente comma, compresa la funzione di vigilanza sull'applicazione
delle norme di polizia mineraria, sono esercitate dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono fatti salvi i
poteri attribuiti in materia alle Regioni a statuto speciale ed alle
province autonome di Trento e Bolzano.
3. Le funzioni amministrative concernenti concessioni da rilasciare
sulla terraferma per la coltivazione di risorse geotermiche di
interesse locale sono delegate alle Regioni.
4. Sono risorse geotermiche d'interesse nazionale quelle
economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto
geotermico tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di
almeno 20.000 kilowatt termici, alla temperatura convenzionale dei
reflui di 25 gradi centigradi; sono inoltre di interesse nazionale le
risorse geotermiche rinvenute in aree marine.
5. Sono risorse geotermiche di interesse locale quelle
economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto
geotermico di potenza inferiore a 20.000 kilowatt termici ottenibili
dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui
di 25 gradi centigradi.
6. Sono considerate piccole utilizzazioni locali le utilizzazioni
di acque calde geotermiche reperibili a profondita' inferiori a 400
metri con potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kilowatt
termici.
7. E' esclusa dall'applicazione della presente legge la disciplina
della ricerca e coltivazione delle acque termali, intendendosi come
tali le acque da utilizzarsi unicamente a scopo terapeutico.
8. Nel caso che insieme al fluido geotermico siano presenti
sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le disposizioni della
presente legge non si applicano qualora il valore economico dei KWh
termici recuperabili da detto fluido risulti inferiore a quello delle
sostanze minerali coesistenti. In tale caso si applicano le norme di
cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
9. L'iniezione di acque e la reiniezione di fluidi geotermici nelle
stesse formazioni di provenienza, o comunque al di sotto di falde
utilizzabili a scopo civile o industriale, anche in area marina, sono
autorizzate, nel caso di risorse geotermiche di interesse nazionale,
dall'ingegnere capo della competente sezione dell'ufficio nazionale
minerario per gli idrocarburi e la geotermia ovvero dalla
corrispondente autorita' regionale in caso di risorse geotermiche di
interesse locale.
NOTE
Nota all'art. 1, lettera i):
La legge n. 613/1967 concerne: "Ricerca e coltivazione
degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e
nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge
11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli
idrocarburi liquidi e gassosi".
Nota all'art. 1, comma 8:
Il R.D. n. 1443/1927 reca: "Norme di carattere
legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione
delle miniere nel Regno".