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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 700, recante norme urgenti
in materia di ordinamento penitenziario militare, e' convertito in
legge con le seguenti modificazioni:
L'art. 3 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. Nel primo comma dell'articolo 2 della legge 29
aprile 1983, n. 167, le parole: "per almeno tre mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "per almeno un mese".
2. Dopo il quinto comma dell'articolo 2 della legge 29 aprile
1983, n. 167, e' inserito il seguente:
"Il periodo di affidamento in prova nel caso di revoca del
provvedimento di ammissione per motivi non dipendenti dall'esito
negativo della prova, vale come espiazione di pena".
3. L'articolo 4 della legge 29 aprile 1983, n. 167, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 4. (Competenza in materia di affidamento in prova del
condannato militare). - 1. La competenza in materia di affidamento in
prova e' attribuita al tribunale militare di sorveglianza".
4. L'articolo 5 della legge 29 aprile 1983, n. 167, e' abrogato".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
SPADOLINI, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
AVVERTENZE:
Il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 700, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
251 del 28 ottobre 1986.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 8 gennaio 1987.