Legge Ordinaria n. 898 del 23/12/1986 (Pubblicata nella G. U del 27 dicembre 1986 n. 299 testo coordinato con G.U. n. 6 del 9 gennaio 1987)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti
in materia  di  controlli  degli  aiuti  comunitari  alla  produzione
dell'olio  di  oliva,  e'  convertito  in  legge  con   le   seguenti
modificazioni: 
    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 1. - 1. L'Agenzia per i controlli e le  azioni  comunitarie
nel quadro del regime di aiuto alla  produzione  dell'olio  di  oliva
(AGE-Control S.p.a.) svolge i compiti e assolve le pubbliche funzioni
di controllo ad essa  assegnati  dai  regolamenti  CEE  n.  2262  del
Consiglio in data 17 luglio 1984 e n. 27 della commissione in data  4
gennaio 1985. 
    2. La struttura dell'Agenzia, la  sua  organizzazione  e  la  sua
gestione, comprese la predisposizione e l'approvazione del bilancio e
del  programma  di  attivita',  la  selezione  e  la  formazione  del
personale e la  vigilanza  del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste  e  della   commissione   delle   Comunita'   europee,   sono
disciplinate dai predetti regolamenti CEE; per gli aspetti da  questi
non  regolati  si  applicano  le  norme  dell'ordinamento   giuridico
italiano sulle societa' per azioni. 
    3. Nell'assolvimento dei compiti e delle funzioni  assegnati  dai
predetti  regolamenti  CEE  e,  in  particolare,  nell'esercizio  dei
controlli e nella esecuzione degli accessi previsti dall'articolo  2,
n. 4, del citato regolamento  CEE  n.  27  del  1985,  gli  ispettori
dell'AGE-Control esercitano i poteri propri della  loro  qualita'  di
pubblici ufficiali e sono soggetti ai relativi doveri.  Si  applicano
le disposizioni degli articoli 4, quarto comma, 5 e 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447. 
    4. Dal 1°  gennaio  1987  la  partecipazione  all'AGE-Control  e'
riservata a soggetti pubblici. 
    5. Il rapporto  di  lavoro  dei  dipendenti  dell'AGE-Control  e'
disciplinato dal consiglio  di  amministrazione  con  riferimento  ai
criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro  vigenti
nel settore  industriale,  tenuto  conto  delle  specifiche  esigenze
funzionali  ed  organizzative  dell'AGE-Control.  Al   personale   in
servizio presso l'AGE-Control e'  fatto  divieto  di  assumere  altro
impiego  o  incarico  e  di   esercitare   attivita'   professionali,
commerciali o industriali". 
  L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 2.  -  1.  Gli  ispettori  dell'AGE-Control  riferiscono  sui
risultati dei loro controlli al Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste, alle regioni e province autonome interessate, all'Azienda di
Stato  per  gli  interventi  nel   mercato   agricolo   -   AIMA   e,
all'occorrenza,  alla  commissione  delle  Comunita'  europee  per  i
provvedimenti, le  determinazioni  e  le  valutazioni  di  rispettiva
competenza. 
  2. Qualora riscontrino la violazione di norme penali, gli ispettori
dell'AGE-Control presentano  rapporto  all'autorita'  giudiziaria  ai
sensi dell'articolo 2 del codice di procedura penale, informandone il
proprio presidente. 
  3. Salva restando l'autonomia di azione della  polizia  tributaria,
dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  si  applica
altresi' la disposizione di cui al terzo comma  dell'articolo  4  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447". 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
          AVVERTENZE:

            Il  decreto-legge  27  ottobre  1986,  n.  701,  e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          251 del 28 ottobre 1986.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 9 gennaio 1987.

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