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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Rappresentanze elettive del personale nel consiglio di
amministrazione del Ministero dell'interno
1. Ai fini della composizione del consiglio di amministrazione del
Ministero dell'interno, per la trattazione degli affari concernenti
il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i
rappresentanti di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo
146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono
eletti dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco tra gli
appartenenti al Corpo, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle
disposizioni di cui al decreto del presidente della Repubblica 22
luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni e integrazioni.
2. La commissione di avanzamento prevista dalla legge 13 maggio
1961, n. 469, e' soppressa e le relative attribuzioni sono devolute
al consiglio di amministrazione di cui al precedente comma 1.
3. Per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di
amministrazione cui compete la trattazione degli affari concernenti
l'Amministrazione della pubblica sicurezza e degli affari relativi al
personale dell'Amministrazione civile si continuano ad applicare le
disposizioni stabilite, rispettivamente, nell'articolo 41 della legge
1° aprile 1981, n. 121, e nell'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.
NOTE
Note all'art. 1, comma 1:
- La lettera d) del primo comma dell'art. 146 dello
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
D.P.R. n. 3/1957, come modificata dall'art. 1 della legge
22 gennaio 1982, n. 8 (in precedenza la medesima lettera
era stata modificata prima dall'art. 7 della legge 18 marzo
1968, n. 249 e poi dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970,
n. 775) prevede che presso ciascun Ministero, Alto
commissariato o altra amministrazione centrale sia
costituito un consiglio di amministrazione, presieduto dal
Ministro o da un Alto Commissario o, per delega, da un
Sottosegretario di Stato oppure dall'impiegato con
qualifica piu' elevata composto, oltre che dai membri di
cui alle lettere a), b) e c), "da rappresentanti del
personale in numero pari ad un terzo, e comunque non
inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere a),
b) e c), da nominare all'inizio di ogni quadriennio, con
decreto del Ministro, sulla base delle elezioni svolte ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1977, n. 721".
- Il D.P.R. n. 721/1977 approva il regolamento per
l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai
consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi
dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.
Nota all'art. 1, comma 2:
La legge n. 469/1961 concerne: "Ordinamento dei servizi
antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
stato giuridico e trattamento economico del personale dei
sottufficiali, vigili scelti e vigili del corpo nazionale
dei vigili del fuoco".
Note all'art. 1, comma 3:
- Il testo dell'art. 41 della legge n. 121/1981 (Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza),
e' il seguente:
"Art. 41. I rappresentanti del personale di cui alla
lettera d) del primo comma dell'art. 146 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, modificato dall'art. 7 della legge 28
ottobre 1970, n. 775, sono eletti direttamente dal
personale della Polizia di Stato".
- Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 340/1982
(Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici
dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno), e'
il seguente:
"Art. 5. - Ai fini della composizione del consiglio di
amministrazione del Ministero dell'interno, per la
trattazione degli affari concernenti il personale
dell'Amministrazione civile, i rappresentanti del personale
di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 146 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni, sono eletti dal personale
dell'Amministrazione civile fra gli appartenenti alla
stessa Amministrazione.
Si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 ottobre
1970, n. 775 e al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni".