Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I commi terzo e quarto dell'articolo 110 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, come sostituiti dall'articolo 1 della legge 20 maggio
1965, n. 507, sono sostituiti dai seguenti:
"L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei
luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di
qualunque specie.
Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici o
elettronici per il gioco d'azzardo quelli che possono dar luogo a
scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in danaro o
in natura, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del
Totocalcio, dell'Enalotto e del Totip.
Per gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici e
elettronici da trattenimento e da gioco di abilita' il premio puo'
consistere nella ripetizione di una partita e per non piu' di tre
volte.
Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco
d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 1.000.000
a L. 10.000.000. E' inoltre disposta la confisca degli apparecchi e
congegni, che devono essere distrutti.
In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata.
Se il contravventore e' titolare di licenza per pubblico esercizio,
la licenza e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di
recidiva, e' revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata
e con le modalita' previste dall'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
NOTE
Nota all'art. 1, comma 1:
L'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con R.D. n. 773/1931, come modificato
dall'art. 1 della legge dispone:
"Art. 110. - In tutte le sale da bigliardo o da giuoco
deve essere esposta una tabella, vidimata dal Questore,
nella quale sono indicati, oltre i giuochi d'azzardo, anche
quelli che l'autorita' stessa ritenga di vietare nel
pubblico interesse.
Nella tabella predetta deve essere fatta espressa
menzione del divieto delle scommesse.
L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco
d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
Si considerano apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici o elettronici per il gioco d'azzardo quelli
che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita
di un qualsiasi premio in danaro o in natura, escluse le
macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio,
dell'Enalotto e del Totip.
Per gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici
e elettronici da trattenimento e da gioco di abilita' il
premio puo' consistere nella ripetizione di una partita e
per non pia di tre volte.
Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco
d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da L.
1.000.000 a L. 10.000.000.
E' inoltre disposta la confisca degli apparecchi e
congegni, che devono essere distrutti.
In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata.
Se il contravventore e' titolare di licenza per pubblico
esercizio, la licenza e' sospesa per un periodo da uno a
sei mesi e, in caso di recidiva, e' revocata dal sindaco
competente, con ordinanza motivata e con le modalita'
previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
Il testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione
della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975,
n. 382 "Norme sull'ordinamento regionale e
sull'organizzazione della Pubblica amministrazione"),
citato nell'articolo soprariportato, e' il seguente:
"Art. 19. (Polizia amministrativa). - Sono attribuite ai
comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:
1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e
dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di
impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di
persone o di materiali;
2) il rilascio della licenza per l'esercizio del
mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino
e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;
3) la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese
cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico,
previsto dall'art. 76;
4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi
pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni
straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo
comma;
5) la concessione della licenza per rappresentazioni
teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo,
corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti,
per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e
sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;
6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni
di rarita', persone, animali, gabinetti ottici ed altri
oggetti di curiosita' o per dare audizioni all'aperto di
cui all'art. 69;
7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di
alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli
articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;
8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni,
locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe' o altri
esercizi in cui si vendono o consumano bevande non
alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi
leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di
autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;
9) la licenza di agibilita' per teatri o luoghi di
pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;
10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei
locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 84;
11) le licenze di esercizio di arte tipografica,
litografica e qualunque arte di stampa o di produzione
meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui
all'art. 111;
12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64,
terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e
depositi di materie insalubri o pericolose;
13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri
ambulanti di cui all'art. 124;
14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori
di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e
disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore,
servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di
veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri
analoghi) di cui all'art. 121;
15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti,
collette o questue di cui all'art. 156;
16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza
mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;
17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di
cui all'art. 62;
18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od
usate di cui all'art. 126.
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli
enti locali territoriali, i consigli comunali determinano
procedure e competenze dei propri organi in relazione
all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.
In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il
Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza,
puo' impartire, per il tramite del commissario del Governo,
direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.
I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9),
11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione
al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati
per motivata richiesta dello stesso.
Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma,
numeri 5) 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), e'
efficace solo se il prefetto esprime parere conforme".