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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'organico del ruolo degli appuntati e delle guardie del Corpo
degli agenti di custodia, di cui all'articolo 1 della legge 22
dicembre 1981, n. 773, modificato dall'articolo 1 della legge 12
febbraio 1986, n. 27, e' aumentato, a decorrere dal 1° luglio 1986,
di duemila unita'.
NOTE
Nota all'art. 1:
L'organico del ruolo degli appuntati e delle guardie del
Corpo degli agenti di custodia e' ora, dopo l'aumento
previsto dalla presente legge, di 21.844 unita' (l'art. 1
della legge n. 773/1981, con la quale era stata disposta la
revisione dell'organico del Corpo degli agenti di custodia,
prevedeva un organico di 18.844 aumentato di mille unita'
dall'art. 1 della legge n. 27/1986).