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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
1. Il Commissario generale per l'Esposizione internazionale di
Vancouver 1986 e' autorizzato ad utilizzare per la partecipazione
italiana a detta Esposizione, oltre ai fondi gia' stanziati con legge
11 agosto 1984, n. 450, le disponibilita' residue provenienti dalla
gestione relativa alla partecipazione italiana all'Esposizione
internazionale di Tsukuba.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 aprile 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Nota all'articolo unico:
La legge n. 450/1984 reca norme relative alle modalita'
per il finanziamento e l'organizzazione, fra l'altro, della
partecipazione italiana alla Esposizione mondiale di
Vancouver (1986) sul tema "I trasporti e le
telecomunicazioni". L'art. 1 prevede che per la
partecipazione dell'Italia alla predetta esposizione sia
autorizzata la spesa di 5.000 milioni da iscriversi nello
stato di previsione del Ministero degli affari esteri.