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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1987
resta determinato in termini di competenza in lire 177.830 miliardi,
comprese lire 22.343 miliardi concernenti regolazione di debiti
pregressi e lire 10.564 miliardi relativi a trasferimenti di bilancio
sostitutivi di anticipazioni di tesoreria all'INPS. Tenuto conto
delle operazioni di rimborso di prestiti dell'anno 1987, il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, ivi compresi l'indebitamento
all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 3.500
miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di
previsione per il 1987, nonche' le suddette regolazioni contabili,
resta fissato, in termini di competenza, in lire 203.783 miliardi per
l'anno finanziario 1987.
2. Non rientrano nei limiti di cui al comma 1 le somme da iscrivere
in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e
dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978 n. 468
nonche' le emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni
ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata
nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza e quelle
destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri.
3. Per l'esercizio 1987, le facolta' di cui agli articoli 7, 9 e
12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono
essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli le
cui disponibilita' siano state in tutto o in parte utilizzate per la
copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge. Non e'
altresi' consentito utilizzare eventuali economie di spesa relative a
capitoli di stipendi per esigenze di altra natura.
4. Le nuove o maggiori entrate, derivanti da provvedimenti
legislativi approvati nell'anno 1987, nonche' le economie che si
dovessero realizzare nella categoria "Interessi" del bilancio dello
Stato e dei bilanci delle aziende autonome per il triennio 1987-1989,
nonche' nello stanziamento del capitolo n. 6840 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, non possono essere utilizzate
per la copertura di nuove o maggiori spese e vengono acquisite al
bilancio al fine di migliorare il saldo netto da finanziare quale
risulta individuato in termini di competenza al comma 1.
5. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di
spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati,
per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, nelle misure indicate
nella tabella A allegata alla presente legge.
6. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo
10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati
nell'anno 1987, restano determinati in lire 37.947 miliardi per il
fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di
cui alla tabella B allegata alla presente legge e in lire 10.475
miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale
secondo il dettaglio di cui alla tabella C allegata alla presente
legge.
7. Gli importi previsti dal comma 6 risultano dal saldo tra
accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzione di entrate e
accantonamenti per riduzione di spese o per incremento di entrate.
Gli accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzione di entrate
contrassegnati nelle tabelle B e C da lettere alfabetiche non possono
essere utilizzati, ai fini dalla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi fino a che non siano stati promulgati
quelli, anch'essi individuati nelle stesse tabelle B e C comportanti
riduzione della spesa o incremento delle entrate contrassegnati dalle
medesime lettere alfabetiche, nei limiti della minore spesa o delle
maggiori entrate da questi effettivamente risultanti per ciascuno
degli esercizi considerati.
8. Ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22
dicembre 1984, n. 87, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di
previsione del bilancio 1987 e triennale 1987-1989 sono indicate
nella tabella D allegata alla presente legge.
9. E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno
alle integrazioni da dispone in forza dell'articolo 7 della legge 5
agosto 1978, n. 468 relativamente agli stanziamenti di cui al
precedente comma 8 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1
allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
10. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 29
marzo 1983, n. 93, la spesa per i rinnovi contrattuali, tenuto conto
di quanto gia' autorizzato con l'articolo 6, commi 2 e 6, della legge
28 febbraio 1986, n. 41, ivi compreso il personale militare e quello
dei Corpi di polizia, e' stabilita in lire 700 miliardi per l'anno
1986, in lire 2.384 miliardi per l'anno 1987, ivi compresi miliardi
297 relativi alla competenza dell'anno 1986, ed in lire 2.855
miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
NOTE
Nota all'art. 1 comma 1:
Il testo dell'art. 11 della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio) e
il seguente:
"Art. 11 (Legge finanziaria). Al fine di adeguare le entrate e le
uscite del bilancio dello Stato, delle aziende autonome e degli enti
pubblici che si ricollegano alla finanza statale agli obiettivi di
politica economica cui si ispirano il bilancio pluriennale e il
bilancio annuale. Il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro
del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle
finanze presenta al Parlamento contemporaneamente al disegno di legge
di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, un disegno di
"legge finanziaria" con la quale possono operarsi modifiche ed
integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio
dello Stato, su quelli delle aziende autonome e su quelli degli enti
che si ricollegano alla finanza statale.
La legge finanziaria indica il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario. Tale ammontare concorre, con le entrate a
determinare le disponibilita' per la copertura di tutte le spese da
iscrivere nel bilancio annuale.
La legge finanziaria provvede a tradurre in atto la manovra di
bilancio per le entrate e le spese che si intende perseguire in
coerenza con quanto previsto dal precedente art. 4".
L'art. 4 della stessa legge richiamato nell'ultimo comma
dell'articolo sopra riportato, reca norme sul bilancio pluriennale di
previsione dello Stato
Note all'art. 1, comma 2:
Il testo dell'intero art. 10 della legge n. 468/1978 e riportato
nella nota all'art. 1 comma 6.
Il terzo comma dell'art. 17 della citata legge n. 468/1978 prevede
"Le riassegnazioni ai capitoli di spesa di cui all'art. 5 ultimo
comma della presente legge sono disposte con decreto del Ministro del
tesoro da registrati alla Corte dei conti e riguardano le somme
versate all'entrata entro il 31 ottobre di ciascun anno finanziario.
Le somme versate dopo tale data e comunque entro la chiusura
dell'esercizio sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro
ai corrispondenti capitoli di spesa dell'anno successivo".
Note all'art. 1, comma 3:
Il testo degli articoli 7, 9 e del primo comma dell'art. 12 della
legge n. 468/1978 e il seguente:
"Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine).
Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e'
istituto nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese
obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente
determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del
bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei
conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia
delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le
somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente,
eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in
caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai
capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel
caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso.
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi
carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione
delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e'
allegato l'elenco dei capitoli di cui il precedente numero 2), da
approvarsi con apposito articolo dalla legge di approvazione del
bilancio.
"Art. 9 (Fondo di riserva per le spese impreviste). Nello stato di
previsione del Ministero del tesoro e' istituito nella parte corrente
un "Fondo di riserva per le spese impreviste" per provvedere alle
eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non
riguardino le spese di cui al precedente art. 7 (punto 2) ed al
successivo art. 12 e che comunque non impegnino i bilanci futuri con
carattere di continuita'.
Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro
corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo
mediante decreti del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano
sia le norme di competenza che quelle di cassa dei capitoli
interessati.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e'
allegato un elenco da approvarsi, con apposito articolo della legge
di approvazione del bilancio, delle spese per le quali puo'
esercitarsi la facolta' di cui al comma precedente.
Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato e
allegato un elenco dei decreti di cui al secondo comma, con le
indicazioni da motivi per i quali si e' proceduto ai prelevamenti dal
fondo di cui al presente articolo.".
"Art. 12, primo comma. Con decreti del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro del tesoro, sentiti il Consiglio dei
Ministri, possono iscriversi in bilancio somme per restrizioni di
tributi indebitamente riscossi ovvero di tasse ed imposte su prodotti
che si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti
relativi al debito pubblico in dipendenza di operazioni di
conversione od altre analoghe autorizzate da leggi, per integrare le
assegnazioni relative a stipendi, pensioni e altri assegni fissi,
tassativamente autorizzati e regolati per legge, per integrare le
dotazioni del fondo speciale di cui al precedente art. 8, nonche' per
fronteggiare le esigenze derivanti al bilancio dello Stato dalle
disposizioni di cui agli articoli 10, paragrafo II, e 12, paragrafo
II, del regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 2891/77 del Consiglio in
data 19 dicembre 1977 e successive modificazioni".
Nota all'art. 1, comma 6:
Il testo dell'art. 10 della legge n. 468/1978 e il seguente:
"Art. 10 (Fondi speciali). Nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro sono iscritti appositi fondi speciali,
indicati dalla legge finanziaria di cui al successivo art. 11,
destinati a far fronte alle spese derivanti da progetti di legge che
si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio.
Le somme di cui al primo comma possono essere portate in aumento
degli stanziamenti, di competenza e di cassa, di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti
legislativi che autorizzano.
I fondi devono essere tenuti distinti a seconda che siano destinati
al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale,
ovvero al rimborso di prestiti.
In appositi elenchi allegati allo stato di previsione del Ministero
del tesoro sono indicati i provvedimenti per i quali viene
predisposta la copertura con i fondi speciali.
Le quote dei fondi non utilizzate, ai sensi del secondo comma,
entro la chiusura dell'esercizio costituiscono economie di spesa.
La copertura finanziaria - nella forma di nuove o maggiori entrate,
di riduzioni di capitoli di spesa o di accantonamenti nei fondi
speciali - relativa a provvedimenti legislativi non perfezionati
entro il termine dell'esercizio resta valida per l'esercizio
successivo purche' tali provvedimenti entrino in vigore entro il
termine di detto esercizio successivo.
In tal caso, fermi restando l'acquisizione della copertura
finanziaria, come precisata nel comma precedente, al bilancio
dell'esercizio in cui e' stata iscritta le nuove o maggiori spese
derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi
sono iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano
in vigore i provvedimenti stessi.
Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio
successivo formano oggetto di appositi elenchi allegati al conto
consuntivo del Ministero del tesoro".
Nota all'art. 1, comma 8:
Il quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge n. 887/1984
(Legge finanziaria 1985) prevede che "Con effetto dal 1 gennaio 1986,
le disposizioni di legge che rinviano per la quantificazione dello
stanziamento annuo alla legge di approvazione del bilancio dello
Stato cessano di avere efficacia. La quantificazione predetta e'
disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con
aggiornamento annuale per scorrimento. Nelle more dell'approvazione
della legge finanziaria relativa all'anno 1986, il bilancio di
previsione dello Stato afferente lo stesso anno considera, per le
disposizioni di legge di cui al comma precedente, uno stanziamento
non superiore a quello iscritto nel bilancio dello Stato per l'anno
1988.
Nota all'art. 1, comma 9:
Il testo dell'art. 7 della legge n. 468/1978 e riportato nella nota
all'art. 1, comma 3.
Nota all'art. 1, comma 10:
Il testo dell'art. 15 della legge n. 93/1983 (Legge-quadro sul
pubblico impiego) e' il seguente:
"Art. 15 (Copertura finanziaria). Nella indicazione delle ipotesi
circa gli andamenti dell'economia che precede il bilancio pluriennale
dello Stato, di cui all'art. 4 della legge 8 agosto 1978, n. 468,
sono delineate le compatibilita' generali di tutti gli impegni di
spesa da destinate al pubblico impiego.
In particolare nel bilancio pluriennale viene indicata la spesa
destinata alla contrattazione collettiva per il triennio,
determinando la quota relativa a ciascuno degli anni considerati.
L'onere derivante dalla contrattazione collettiva sara' determinato
con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, nel quadro
delle indicazioni del comma precedente.
Il Governo, in relazione alla contrattazione collettiva, non puo'
assumere impegni di spesa superiori allo stanziamento determinato ai
sensi del comma precedente se non previa espressa autorizzazione del
Parlamento che, con legge, modifica la disposizione della legge
finanziaria di cui al comma precedente nel rispetto delle norme della
copertura finanziaria determinata dall'art. 4 della legge 5 agosto
1978, n. 468.
All'onere derivante dall'applicazione delle norme concernenti il
personale statale e provvede mediante corrispondente riduzione di un
apposito, fondo che sara' iscritto nello stato di previsione del
Ministero del tesoro la cui misura sara' annualmente determinata con
apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Il Ministro del
tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni
di bilancio relative alla ripartizione del fondo medesimo.
Analogamente provvederanno per i propri bilanci le regioni, le
province ed i comuni nonche' gli enti pubblici non economici cui si
applica la presente legge.
I commi 2 e 6 dell'art. 6 della legge n. 41/1986 (Legge
finanziaria) cosi' dispongono:
"2. Ai fini di quanto disposto dall'art. 15 della legge 29 marzo
1983, n. 93, la spesa per gli anni 1986, 1987 e 1988 relativa ai
rinnovi contrattuali per il triennio 1985-1987 del personale delle
Amministrazioni statali compreso quelle delle Aziende autonome, resta
determinata nelle somme seguenti:
anno 1986 miliardi 350.
anno 1987 miliardi 350.
anno 1988 miliardi 350.
le quali potranno essere integrate con le economie che, rispetto
agli aumenti di cui al precedente comma 1, potranno essere reperite
in sede di contrattazione per i rinnovi contrattuali".
"6. Per il personale delle Amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, nello stato di previsione del Ministero del
tesoro e' iscritto per gli anni 1987 e 1988 un fondo di
incentivazione in misura pari rispettivamente a lire 470 miliardi e a
lire 500 miliardi".