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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118,
deve intendersi nel senso che gli eredi del mutilato o invalido
civile, deceduto successivamente al riconoscimento della inabilita',
hanno diritto a percepire le quote di pensione gia' maturate
dall'interessato alla data del decesso, anche se il decesso stesso
sia intervenuto prima della deliberazione concessiva del comitato
provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, ferma restando la
necessita' della deliberazione stessa.
2. Nello stesso senso deve intendersi l'articolo 7, ultimo comma,
della legge 26 maggio 1970, n. 381, relativamente ai soggetti affetti
da sordomutismo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 dicembre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
SCALFARO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
NOTE
Nota all'art. 1, comma 1:
L'ultimo comma dell'art. 12 della legge n. 118/1971
(Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n.
5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi
civili), stabilisce che: "In caso di decesso
dell'interessato, successivo al riconoscimento
dell'inabilita', la pensione non puo' essere corrisposta
agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote
gia' maturate alla data della morte".
Nota all'art. 1, comma 2:
L'ultimo comma dell'art. 7 della legge n. 381/1970
(Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore
dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai
sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai
sordomuti), dispone che: "In caso di decesso
dell'interessato l'assegno, non puo' essere corrisposto
agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote
gia' maturate".